Ordinanza n. 421/2000

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ORDINANZA N. 421

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il Comune di Milano ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto che ha disposto la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito e.r.p.) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22, primo comma, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;

che, secondo il Tar, l’art. 2, primo comma, lettera d), in virtù del rinvio all’art. 22, primo comma, lettera e), della legge citata, prevede la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di e.r.p., indipendentemente dal reddito complessivo di cui il beneficiario è titolare, qualora si accerti che egli è proprietario <<di beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all’ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (…), di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative>>;

che, ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero vulnus all’art. 3 della Costituzione, sia in quanto sarebbe ingiustificata la diversità di trattamento realizzata tra gli assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da immobili, sia in quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione del reddito rilevante per la decadenza determinata con riferimento alla legge n. 392 del 1978, ormai superata dalla disciplina dei cosiddetti patti in deroga;

che, secondo il Tar, le norme impugnate violerebbero altresì gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che si porrebbero in contrasto con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la delibera del 13 marzo 1995 (Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni).

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, lettera d) e dell’art. 22, primo comma, lettera e) della legge della Regione Lombardia n. 91 del 1983, <<limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392>>;

che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere restituiti al giudice a quo, affinché valuti, tenuto conto del novum costituito dalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.