Ordinanza n. 384/2000

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ORDINANZA N. 384

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sui ricorsi proposti da CERAMI Giovanni ed altro contro l'Ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Cerami Alberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che ¾ in sede di impugnativa proposta da Cerami Alberto e Cerami Giovanni avverso gli avvisi con i quali l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, nel rideterminare l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, non aveva ammesso a detrazione il credito d’imposta relativo agli utili percepiti dai ricorrenti quali soci della S.p.A. Cerami ¾ la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, con ordinanza dell’8 febbraio 1999, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), "per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d’imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi";

che il giudice a quo, nel premettere che l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), stabilisce il divieto di doppia imposizione, in ciò ispirandosi ai principi degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, osserva che detto divieto risulta disatteso dalla norma denunciata, da reputare, perciò, lesiva dei canoni "di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi; di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacità contributiva; di imparzialità dell’amministrazione pubblica";

che l'ordinanza rileva, altresì, che, in caso di caducazione della disposizione, nessuna disparità di trattamento si verrebbe a configurare tra i soci che hanno regolarmente dichiarato i redditi e quelli inadempienti, dal momento che l’omessa dichiarazione risulta già punita sia sotto il profilo penale che amministrativo;

che si è costituito Cerami Alberto, il quale, nell'aderire alle argomentazioni dell'ordinanza, sostiene, in particolare, che, nella specie, l’imposizione di un’ulteriore tassazione indiretta a carico del socio inadempiente contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non costituendo la semplice violazione di un obbligo di legge indice di effettiva maggiore ricchezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, all’uopo richiamando le pronunzie già emesse in argomento da questa Corte.

Considerato che l'ordinanza ripropone una questione che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, con le ordinanze n. 130 e n. 940 del 1988, n. 509 del 1989 e, in riferimento ad altra previsione normativa sostanzialmente riconducibile alla medesima ratio, anche con la sentenza n. 186 del 1982;

che, in tali precedenti occasioni, la Corte ha già osservato, in ordine all’art. 53 della Costituzione, che la determinazione del quantum del tributo ben può essere collegata dal legislatore all'osservanza di specifici oneri, a patto che essi non siano irragionevolmente gravosi per il contribuente;

che, oltre alla violazione dell’art. 53, è stata esclusa anche quella dell’art. 3 della Costituzione, rilevandosi, al riguardo, che tutti i soggetti tassabili si trovano in situazione identica dinanzi alla norma censurata, mentre non può, al tempo stesso, riconoscersi identità di situazione fra coloro che abbiano regolarmente osservato le previste prescrizioni e coloro che le abbiano disattese (vedi, particolarmente, sentenza n. 186 del 1982);

che il rimettente, nel denunciare nuovamente la disposizione (ora contenuta nell’art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986), non propone motivi nuovi o comunque tali da indurre a mutare le precedenti pronunzie, salvo il richiamo all'art. 97 della Costituzione, la cui evocazione appare, peraltro, del tutto inappropriata, vertendosi in materia dalla quale, come rileva anche l’Avvocatura dello Stato, esula ogni discrezionalità dell'amministrazione;

che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), disposizione ora contenuta nell’art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.