Ordinanza n. 345/2000
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ORDINANZA N. 345

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY  "

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1°, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di D’ANTONIO Gerardo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di costituzione di D’ANTONIO Gerardo;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nuova formulazione) Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo);

che a parere del giudice rimettente la limitazione delle garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, violerebbe gli indicati parametri «sotto i profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (così come sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio»;

che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato sensibili innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto è stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di conversione;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.