Ordinanza n. 342/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria  FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell’art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visti l’atto di costituzione di Antonio Brizzi ed altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

 uditi l’avvocato Luigi Manzi per Antonio Brizzi ed altri e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998, pervenuta a questa Corte il 21 maggio 1999, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell’art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), “nelle parti in cui non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’indennità ivi attribuita al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato”;

che il remittente premette di non potersi discostare dall’interpretazione della normativa in vigore, secondo cui l’indennità pensionabile di cui all’art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 non può essere riconosciuta, in mancanza di una esplicita apposita disposizione di legge, a dipendenti civili o militari dello Stato o degli enti pubblici (come i vigili del fuoco) diversi dal personale a cui è stato esteso, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, il trattamento della Polizia di Stato (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia – oggi Corpo di polizia penitenziaria – e Corpo forestale dello Stato);

che però, secondo il remittente, tale normativa potrebbe risultare in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 36, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, attribuendo ai vigili del fuoco un trattamento economico deteriore, e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, violerebbe i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e razionalità della legge, e di perequazione retributiva (artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché quello di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata (art. 97 della Costituzione), perché non terrebbe conto della identità od omogeneità delle funzioni dei vigili del fuoco rispetto a quelle di altre categorie di personale, cui detta indennità è attribuita, e specificamente, da un lato, degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, investiti anch’essi, come i vigili del fuoco, di compiti inerenti alla prevenzione e all’estinzione di incendi; dall’altro lato, degli appartenenti alle forze di polizia, al pari dei quali i vigili del fuoco espleterebbero compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, rivestendo anche le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria;

che il principio dell’equiparazione del trattamento retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le forze di polizia risulterebbe, secondo il giudice a quo, anche da varie disposizioni legislative, riguardanti le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti in servizio, il trattamento dei volontari di leva divenuti inabili per cause di servizio, la disciplina della (soppressa) indennità di alloggio, i criteri di determinazione – nella legge13 maggio 1961, n. 469, che ha riordinato il Corpo – di alcune competenze retributive;

che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio a quo, i quali chiedono l’accoglimento della questione, condividendo e sviluppando le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione: in particolare insistendo sulla equipollenza delle mansioni svolte dai vigili del fuoco e di quelle svolte dai corpi di polizia; invocando il principio in base al quale gli appartenenti alla pubblica amministrazione che esercitano le stesse mansioni e funzioni avrebbero diritto al medesimo trattamento economico; e sottolineando che l’indennità in questione sarebbe superiore alla indennità di rischio di cui godono i vigili del fuoco;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata “inammissibile e non fondata”;

che, secondo l’Avvocatura erariale, l’art. 16 della legge n. 121 del 1981 indicherebbe in modo tassativo quali siano le forze di polizia, in ragione dei compiti ad esse attribuiti, in via ordinaria e continuativa, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e solo ad esse sarebbe attribuito un trattamento giuridico-economico sostanzialmente omogeneo; esse si differenzierebbero dal Corpo dei vigili del fuoco, che svolge servizi non armati e normalmente privi del connotato dell’imposizione coattiva del rispetto della legge; la disciplina in vigore non attribuirebbe ai vigili del fuoco qualificazioni giuridiche di ordine generale tali da caratterizzarne l’attività in termini di parità funzionale rispetto alle forze di polizia; ad essi verrebbe corrisposto un trattamento economico specifico rapportato alle loro funzioni e ai relativi rischi.

Considerato che la questione sollevata investe l’art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), il quale, facendo seguito alla statuizione per cui “ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia” l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, stabilisce che, “fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato”; l’art. 43 della stessa legge, che disciplina il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, e in particolare, al terzo comma, stabilisce che “il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio” (il sedicesimo comma, a sua volta, prevede che “il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all’Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell’articolo 16”); nonché l’art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), a’ termini del quale, “in relazione al disposto di cui all’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato all’Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato”, ribadendosi quanto già risulta dal citato art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981;

che, sebbene formalmente la questione investa anche una disposizione – l’art. 16, secondo comma, della legge n. 121 del 1981 – che riguarda la definizione e la qualificazione delle forze di polizia, il suo oggetto è in realtà limitato alla mancata attribuzione agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco della indennità pensionabile prevista dall’art. 43, terzo comma, della stessa legge a favore del personale che espleta funzioni di polizia, ed estesa, a norma del sedicesimo comma dello stesso articolo e dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, cioè agli altri corpi che sono qualificati dall’art. 16 della legge n. 121 come forze di polizia;

che il Corpo dei vigili del fuoco è retto da uno specifico ordinamento, facente capo fondamentalmente alla legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), oltre che, per quanto ancora applicabili, alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e al r.d. 16 marzo 1942, n. 699: ordinamento nel cui ambito ne sono individuate le funzioni, consistenti nella prevenzione e nella estinzione degli incendi e nello svolgimento, in genere, di servizi e soccorsi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni (cfr. art. 1 della legge n. 1570 del 1941; art. 1, primo comma, lettera a, della legge n. 469 del 1961), ed è specificamente disciplinato lo status del relativo personale (titolo III – artt. 14 e seguenti – della legge n. 469 del 1961);

che, in particolare, il trattamento economico del personale del Corpo – in passato assimilato a quello del personale militare (art. 75 della legge n. 469 del 1961) – è stato dapprima disciplinato nell’ambito del sistema della legge quadro sul pubblico impiego, che ne demandava la determinazione ad accordi sindacali recepiti da decreti del Presidente della Repubblica (artt. 3, primo comma, numero 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93), risultando fin dall’inizio detto personale inquadrato nel comparto di contrattazione collettiva relativo al personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68); successivamente, tale trattamento economico è stato ricondotto, nell’ambito del nuovo sistema del pubblico impiego “privatizzato”, alla contrattazione collettiva e individuale (artt. 2, comma 3, e 49, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche), restando detto personale inquadrato nel medesimo comparto di contrattazione collettiva (art. 6 del d.P.C.m. 30 dicembre 1993, n. 593);

che a tale evoluzione legislativa è invece rimasto estraneo il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti (cfr. già art. 26, secondo comma, della legge n. 93 del 1983; e, ora, art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni): il relativo trattamento economico resta dunque affidato alla legge e agli appositi decreti emanati sulla base degli specifici accordi sindacali relativi al settore o, per il personale militare, a seguito della prevista concertazione (art. 43 della legge n. 121 del 1981; artt. 1, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, del d. lgs. 12 maggio 1995, n. 195, recante “Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”);

che, pertanto, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia;

che, parimenti, risulta priva di ogni consistenza, alla luce di quanto si è appena detto, la denuncia di violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

che, d’altronde, il remittente non adduce alcun argomento idoneo a mettere in dubbio l’idoneità in sé delle norme legislative in vigore ad assicurare, attraverso i previsti procedimenti contrattuali, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco un trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro da essi svolto;

che pertanto la questione si appalesa manifestamente infondata sotto ogni profilo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell’art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.