Sentenza n. 337/2000

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SENTENZA N. 337

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo antecedente alla modifica di cui all'art 28 legge 16 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1999 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Pecchini Alberta e Tirrena assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ed altri, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

 1.- Nel corso di un procedimento civile - instaurato dalla socia accomandante di una società in accomandita semplice, per ottenere il risarcimento dei danni alla sua persona riportati in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 17 aprile 1992, nel quale l’attrice era stata coinvolta quale terza trasportata sull’autovettura di proprietà della menzionata società, condotta dal socio accomandatario, coniuge dell’attrice stessa -, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, con ordinanza emessa l’8 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - nel testo precedente alla modifica legislativa apportata dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l’assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona».

 Affermata la rilevanza della questione, in ragione dell’applicabilità nel giudizio, ratione temporis, della norma censurata, premette il rimettente che il denunciato vuoto di tutela non sarebbe direttamente colmabile attraverso il richiamo alla normativa comunitaria (e, segnatamente, alla direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, la quale, nell’art. 3, disponeva che i membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile fosse sorta a causa del sinistro e fosse coperta dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione, per quanto riguarda i danni alla persona), stante l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) di tali direttive.

 Nel merito, il rimettente afferma l’identità della ratio sottesa alla equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere a) e d) del citato art. 4, la quale porta a ritenere come, anche riguardo alla norma impugnata, valgano gli stessi rilievi che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare, con la sentenza n. 188 del 1991, l’illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso articolo «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico». A giudizio del rimettente, l’assenza di un criterio razionale che giustifichi la disparità di trattamento tra il terzo danneggiato che sia del tutto estraneo al danneggiante-assicurato ed il danneggiato che sia invece legato da uno dei vincoli di cui alla stessa lettera b) con il socio a responsabilità illimitata della società assicurata, rende palese la discriminazione tra tali soggetti, incidente anche sul versante della tutela del diritto alla salute.

 Più in particolare, ritiene il rimettente di non poter giungere, in via interpretativa - contrariamente a quanto in precedenza deciso in corso di causa, sulla base di un’estensione alla fattispecie del decisum della Corte -, ad una soluzione diversa da quella che emerge dal dato testuale della disposizione impugnata, la quale formalmente distingue i soggetti di cui alla lettera a) da quelli di cui alla lettera d), posto che la declaratoria di illegittimità ha specifico riferimento alle sole persone indicate alla lettera a), e non anche a quelle indicate alla lettera d). Né, sostiene il rimettente, appaiono ostative all’accoglimento della sollevata questione le affermazioni contenute nella sentenza n. 301 del 1996 (ribadite nell’ordinanza n. 76 del 1997) e nell’ordinanza n. 125 del 1998 di questa Corte, poiché nella fattispecie de qua non viene in considerazione l’esclusione dell’operatività della garanzia assicurativa con riferimento a soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ. (quali il coniuge in regime di comunione legale dei beni, come tale contitolare del diritto sul veicolo, nel primo caso, ovvero il socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni della società assicurata, nel secondo caso), bensì la più complessa situazione del soggetto (socio a responsabilità limitata), coniuge del socio a responsabilità illimitata della società assicurata. Il quale - secondo il rimettente - viene così ad assumere la veste di terzo (in quanto non comproprietario del veicolo intestato alla società, né soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni di questa, indipendentemente dal regime patrimoniale della famiglia concretamente scelto), dovendosi escludere che il veicolo di proprietà della società assicurata entri automaticamente, per effetto del regime legale di comunione dei beni, nel patrimonio del coniuge del socio illimitatamente responsabile.

 2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della sollevata questione, giacché - intervenuta la declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 188 del 1991 - il rimettente, anche nella fattispecie de qua, ben avrebbe potuto, in via interpretativa, ritenere inoperante l’esclusione dalla copertura assicurativa disposta dalla norma impugnata.

Considerato in diritto

 1.- Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo precedente alla modifica apportata dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l’assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona».

 Secondo il rimettente, esiste contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., poiché l’identità della ratio sottesa alla equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere a) e d) dell'art. 4 porta a ritenere che, anche riguardo alla norma denunciata, debbano valere i rilievi che hanno già portato la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità della lettera b) dello stesso articolo.

 2.- La questione non è fondata, essendo erronea la premessa interpretativa da cui muove il rimettente.

 2.1.- Questa Corte - pronunciandosi sulla previsione della non operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti indicati alla lettera b) dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39) - ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui esclude[va] dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico» (sentenza n. 188 del 1991).

 In quella sede la Corte - con riguardo appunto ai soli danni alle persone, "in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute", ed in conformità con l’analogo principio sancito dall’art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5 (che, peraltro, all’epoca della decisione non risultava ancora recepita nel nostro ordinamento) - ha ritenuto non giustificata la prevista limitazione soggettiva della garanzia, poiché irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di vincoli familiari tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità doveva essere coperta dall’assicurazione (cfr. anche sentenza n. 301 del 1996).

 2.2. - La dichiarata illegittimità della discriminazione, nell’àmbito delle persone danneggiate dal sinistro, di determinati soggetti (per il sol fatto dell’essere questi legati da un rapporto di parentela con il danneggiante-assicurato-responsabile), siccome incidente su detta limitazione di operatività dell’assicurazione, trascende il caso specifico oggetto di quel giudizio ed assume valenza generale; rendendo, così, immune dai prospettati vizi di incostituzionalità la norma ora in esame.

 L’esclusione di taluni soggetti dal diritto ai benefici assicurativi disposta dalla lettera d) dell'art. 4, nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 28 della legge n. 142 del 1992 - giustificata per quanto concerne i soci a responsabilità illimitata della società assicurata, non trovandosi essi, a stregua del sistema d’imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle obbligazioni sociali, nella situazione di alterità rispetto all’ente assicurato, necessaria per fargli assumere la veste di soggetti terzi, estranei al rapporto assicurativo (ordinanza n. 125 del 1998) - deriva dal riferimento, portato dalla stessa lettera d), "alle persone che si trovano con questi [i soci] in uno dei rapporti indicati nella lettera b)".

 Orbene, tale richiamo non può essere letto che a tenore dell’inequivoco significato normativo risultante dalla intervenuta depurazione di quest’ultima disposizione dai riscontrati vizi d’illegittimità costituzionale.

 Il giudice a quo, invece, con criterio ermeneutico troppo rigido, correla il dato testuale della emendata lettera b) dell'art. 4 al solo rapporto tra i soggetti ivi indicati e quelli di cui alla precedente lettera a), deducendone l’ininfluenza relativamente alla ipotesi contemplata dalla successiva lettera d), e così pervenendo ad un risultato che confligge insanabilmente con l’identità della ratio sottesa alle due situazioni poste a confronto, sottolineata nella stessa ordinanza di rimessione. Egli trascura di considerare che proprio l’espresso richiamo contenuto nella denunciata norma al rapporto tra i soci illimitatamente responsabili della società assicurata e le persone indicate nella lettera b) - sancendo una equiparazione, quanto ad operatività della garanzia per i danni alla persona, tra la posizione dei danneggiati legati da vincoli di parentela e quella dei soggetti comunque responsabili - consente la trasposizione immediata della disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa lettera b) alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 4.

 Ne discende che i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale sono da attribuire ad un'interpretazione erronea della denunciata norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.