Ordinanza n. 331/2000

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ORDINANZA N. 331

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare  RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sui ricorsi proposti da Selvi Gabriella contro il Comune di Latina, iscritte ai numeri 110 e 111 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

 Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Latina, nel corso di distinti giudizi aventi ad oggetto il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), con due ordinanze di identico contenuto emesse il 23 giugno 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

 che, a parere della Commissione rimettente, la norma denunciata, nel disporre che per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa sul superficiario, avrebbe introdotto un nuovo soggetto passivo del tributo, il concedente (del diritto di superficie), non previsto nella legge delega, violando così i criteri direttivi fissati dall’art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che individuano nel proprietario dei fabbricati, dei terreni agricoli o delle aree fabbricabili ovvero nel titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, il soggetto passivo dell’imposta;

 che, ad avviso del giudice a quo, la questione risulterebbe rilevante poiché dal suo accoglimento discenderebbe la definizione dei ricorsi in senso favorevole ai contribuenti, proprietari superficiari dei fabbricati realizzati su suolo comunale;

 che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, diversamente da quanto il rimettente sembra ritenere nella non chiara ricostruzione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, il Comune agisce evidentemente quale ente impositore e non già quale concedente in via di rivalsa;

che questa Corte, con sentenza n. 200 del 1999, ha già dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica a quella sollevata nel presente giudizio;

che, in particolare, è stato specificato che il diritto di superficie - cui ha riguardo la norma impugnata - è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria, che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione;

che, nel caso di proprietà superficiaria, il soggetto passivo dell’imposta va individuato, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel proprietario dell’edificio realizzato su suolo altrui e non già nel concedente;

che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la norma impugnata è inapplicabile nei giudizi a quibus nei quali - come risulta dalle ordinanze di rimessione - il titolare del diritto di superficie ha già proceduto alla realizzazione del fabbricato;

che, pertanto, la questione, in quanto priva di rilevanza nei suddetti giudizi, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.