Ordinanza n. 324/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 324

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte dei conti - Sezione del controllo, in riferimento al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 221238 del 31 dicembre 1998, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 1999, la Corte dei conti - Sezione del controllo (I° Collegio) ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, e dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza);

che il rimettente evidenzia preliminarmente che la predetta legge, in vista della realizzazione, da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A., del piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello e degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di particolari itinerari ferroviari, assume a carico dello Stato il relativo onere finanziario, da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, sotto forma di apporto al capitale di detta società, rispettivamente, per lire 1.100 miliardi ¾ di cui 30 miliardi nel 1998, 60 miliardi nel 1999 e 110 miliardi nel 2000 ¾ quanto al primo intervento (art. 1, comma 3) e per lire 2.500 miliardi ¾ di cui 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 250 miliardi nel 2000 ¾ quanto al secondo intervento (art. 3, commi 1 e 4);

che l’ordinanza ¾ nel rilevare che la legge in argomento configura interventi finanziari "con caratteristiche di unitarietà e inscindibilità" ¾ osserva, altresì, che essa prevede, per la copertura degli interventi finanziari in argomento, il ricorso agli accantonamenti del fondo speciale di parte capitale solo per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000, mentre nulla dispone in ordine agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi;

che il rimettente ¾ nel richiamare, altresì, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993) secondo la quale, ancorché per gli esercizi finanziari successivi al triennio non sia "necessaria una puntuale indicazione dei mezzi di copertura", occorre comunque che, "in un'ottica di equilibrio tendenziale della finanza pubblica, sussista una coerenza tra gli oneri ricadenti nel bilancio pluriennale e quelli gravanti sugli esercizi successivi" ¾ assume che, nel caso esaminato, l'onere, a partire dal quarto esercizio, sarà comunque "superiore a quello dell’ultimo esercizio di massima esposizione del triennio", con una spesa aggiuntiva di 620 miliardi che non risulterebbe assistita da adeguata copertura;

che si è costituito in giudizio, in data 16 settembre 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, mentre nell’atto di intervento ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata, ha successivamente depositato una memoria nella quale si asserisce che la questione può reputarsi superata in ragione di un successivo intervento legislativo, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa previste dalle disposizioni denunciate.

Considerato che, in effetti, successivamente all’ordinanza in epigrafe, la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), nel determinare (tabella E di cui all’art. 70, comma 4), le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, ha previsto, per gli esercizi 2001 e 2002, una riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte dalle norme della legge n. 354 del 1998 oggetto della questione di costituzionalità;

che, in via del tutto preliminare, occorre, pertanto, ordinare, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 488 del 1999, la restituzione degli atti alla Corte dei conti, affinché valuti, alla luce del menzionato ius superveniens, la persistente rilevanza della questione stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.