Sentenza n. 273/2000

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SENTENZA N. 273

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 3 marzo 1998, recante “Riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 marzo 1998, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1998.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Carlo Pedemonte per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 16 marzo 1998, regolarmente depositato e notificato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, recante “Riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale”, approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio governativo, il 3 marzo 1998. Della legge regionale viene impugnato l’intero testo, giacché nei suoi vari articoli, che sono fra loro collegati, prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie regionali, di attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di ruolo del servizio sanitario risultato in esubero a seguito dell’approvazione delle dotazioni organiche definitive, determinate ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), con lo scopo di attribuire a tale personale, non importa se eventualmente non sanitario, una qualifica superiore, anche per un ruolo diverso da quello di appartenenza.

Il ricorrente denuncia il contrasto con l’art. 117 della Costituzione e lamenta in particolare che la legge censurata, recando una disciplina relativa allo status del personale sanitario, violerebbe il precetto dell’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale), che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare lo stato giuridico del personale delle unità (oggi Aziende) sanitarie locali.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva la resistente che nella materia sanitaria si è registrata negli ultimi anni una profonda evoluzione. Ricorda in proposito il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che hanno innovato lo statuto giuridico delle strutture sanitarie, ordinando la loro organizzazione intorno al principio della “aziendalizzazione” e attribuendo alle strutture che erogano assistenza sanitaria la piena responsabilità finanziaria. Ma la responsabilizzazione finanziaria, che si spinge fino alla imposizione di un vincolo di pareggio del bilancio (art. 4, comma 8, d.lgs. n. 502 del 1992), risulterebbe, secondo l’assunto della Regione, irragionevolmente incompleta se non si accompagnasse al riconoscimento di ampi poteri di organizzazione, nell’esercizio dei quali non potrebbe non essere consentito alla Regione ricollocare il personale in esubero attraverso procedure variabili, intese a garantire la più efficiente gestione delle risorse umane. Lo strumento del corso-concorso, previsto dalla legge censurata e preordinato al conseguimento di un più elevato livello di efficienza, sarebbe dunque perfettamente legittimo, accordandosi, tra l’altro, con la previsione dell’art. 36 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che indica tale forma di selezione tra quelle dirette all’accertamento della professionalità richiesta.

3. — In prossimità dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, nella quale, nel ribadire le conclusioni cui era pervenuta nel ricorso, circa il superamento dei limiti costituzionali da parte della legge regionale impugnata, ha altresì eccepito la cessazione della materia del contendere. Osserva la difesa erariale che, nelle more del presente giudizio, è stata approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (Disciplina dell’organizzazione del servizio sanitario regionale), dichiarata urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge medesima, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, avvenuta il 12 aprile 2000. Nel riordinare la materia, tale legge, con il suo art. 5, ha espressamente abrogato l’art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, e cioè proprio la disposizione che definisce la procedura di individuazione del personale in esubero, al quale è destinato il corso-concorso di riqualificazione previsto dalla legge oggetto di censura. Da ciò l’assunto che la nuova disciplina della materia, accompagnata dalla abrogazione espressa della norma-presupposto della legge impugnata, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

4. — All’udienza pubblica del 6 giugno 2000, l’Avvocatura dello Stato ha insistito affinché fosse dichiarata da questa Corte la cessazione della materia del contendere.

La difesa della Regione Liguria, contestate le conclusioni dell’Avvocatura, ha ribadito le ragioni di infondatezza della questione già argomentate nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Liguria, approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, il 3 marzo 1998.

Tale legge consente alle Aziende sanitarie della Regione di attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di ruolo del servizio sanitario che risulti in esubero a seguito dell’approvazione delle piante organiche definitive, determinate ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42. Tale riqualificazione è finalizzata alla attribuzione di qualifica superiore, pure per un ruolo diverso da quello di appartenenza, al personale di ruolo, anche non sanitario.

Ad avviso dell’Avvocatura la legge in questione, prevedendo la possibilità di attivare corsi-concorso di riqualificazione professionale, e dunque ponendo una disciplina attinente allo stato giuridico del personale delle Aziende sanitarie locali, avrebbe violato “la norma di principio” posta nell’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario, e mediatamente l’art. 117 della Costituzione.

2. — Dopo la proposizione del ricorso è stata approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 12 aprile 2000. L’art. 5 di tale legge ha espressamente abrogato l’art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42. E’ necessario precisare a tale riguardo che l’art. 1 della legge regionale oggetto della presente questione, ai fini della determinazione delle piante organiche definitive del personale, cui consegue l’individuazione del personale in esubero al quale sono destinate le censurate procedure di riqualificazione, opera un espresso rinvio proprio all’art. 30, oggi non più vigente.

Per effetto della sopravvenuta abrogazione della disposizione cui rinvia l’art. 1 della legge impugnata vengono meno i motivi della controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad ottenere una pronunzia di questa Corte.

Non potrebbe infatti il Presidente della Giunta regionale promulgare la legge nel suo testo attuale, che comprende il rinvio all’art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, perché in questo modo farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine alla quale il Consiglio regionale ligure ha espresso, con la legge regionale n. 25 del 2000, una inequivoca volontà abrogativa, sicché la promulgazione si risolverebbe in una lesione delle competenze del Consiglio.

Non è neppure ipotizzabile che alla promulgazione possa procedersi solo pro parte, con espunzione dal testo della legge del richiamo all’abrogato art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di promulgazione parziale.

La cessazione della materia del contendere deriva dunque dalla intervenuta abrogazione dell’art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, cui rinvia l’art. 1 della legge regionale impugnata, poiché con tale abrogazione è resa inoperante la legge medesima, la quale non ha mai ha prodotto effetti, né mai potrà produrli in futuro, essendone costituzionalmente preclusa la promulgazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.