Ordinanza n. 265/2000

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ORDINANZA N. 265

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti – sezione del controllo, sull’esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. 25 marzo 1999 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo, con provvedimento (“ordinanza”) del 10 giugno 1999, emesso in occasione dell’esame, ai fini della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 95 e 117 della Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale) nel suo insieme, nonché di alcune sue specifiche disposizioni;

che il collegio rimettente, affermata la propria generale legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, ritiene le questioni rilevanti rispetto alla funzione cui esso è chiamato, in quanto il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti consisterebbe nella verifica della conformità di questi alle prescrizioni contenute in normativa di rango primario, e in particolare alla disposizione che prevede l’adozione del regolamento;

che, nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo troverebbe fondamento nel decreto legislativo n. 143 del 1997, per cui sarebbe “fisiologica” la valutazione, da parte della Corte dei conti, della legittimità costituzionale di tale decreto legislativo, anche al fine di verificare se l’organizzazione del Ministero e le funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e funzionale delineato nella legge di delega;

che, ad avviso della Corte dei conti, l’intero decreto legislativo n. 143 del 1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione, nonché gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997, non trovando idoneo fondamento in alcuna disposizione della stessa legge n. 59, contenente la delega per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto nessuna nuova funzione sarebbe stata trasferita alle regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997, come testimonierebbe l’esame delle varie fasi del trasferimento di funzioni statali alle regioni che hanno preceduto l’atto censurato (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 4 dicembre 1993, n. 491);

che sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2, 4 e 5, che subordinano l’operatività della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 143 del 1997 all’entrata in vigore di ulteriori provvedimenti governativi, in quanto nessun criterio tra quelli previsti dall’art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale condizionamento, per cui risulterebbe violato il termine per l’esercizio della delega, essendo lasciate alla discrezionalità dell’esecutivo tutte le decisioni concernenti l’emanazione delle disposizioni attuative;

che, secondo la Corte dei conti, l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997: a) affidando al Ministero per le politiche agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l’art. 117 della Costituzione, che riserva tale funzione a leggi quadro; b) attribuendo al Ministero compiti di “coordinamento nazionale”, sarebbe in contrasto con l’art. 8 della legge n. 59 del 1997, che disciplina l’esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento; c) disponendo l’adozione da parte del medesimo Ministero della “disciplina generale” della materia (tanto se intesa come disciplina regolamentare quanto come attività amministrativa), violerebbe l’art. 117 della Costituzione e l’art. 8 della legge n. 59 del 1997;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il sopravvenire del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede (agli artt. 2, 33, 34, 55, 78) l’espressa attribuzione al Ministero per le politiche agricole e forestali delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato e previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la necessità di restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza;

che, in prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo l’inammissibilità delle questioni, per difetto di valutazione della loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimità del decreto legislativo parametro del giudizio, tanto più che l’emanazione del regolamento governativo di organizzazione non si fonda necessariamente sull’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale contiene una nuova disciplina dell’organizzazione ministeriale, che investe anche il Ministero per le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma 2, e 78);

che l’entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla quale è stato ora emanato il d.P.R. 28 marzo 2000, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto a ogni problema di ammissibilità, restituire gli atti alla Corte dei conti.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti – sezione del controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.