Ordinanza n. 261/2000

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ORDINANZA N. 261

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Caruso Angela e la Intercontinentale Assicurazioni ed altra, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visti l'atto di costituzione della Winterthur Assicurazioni s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - instaurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’attrice a sèguito di un sinistro stradale avvenuto in data 22 novembre 1991, mentre viaggiava a bordo dell’autovettura di proprietà del marito (in regime di comunione dei beni) e condotta dallo stesso - il Giudice onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa l’11 gennaio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

 che, secondo il rimettente, la norma impugnata - applicabile nel giudizio ratione temporis - si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificato deteriore trattamento di chi abbia optato per la comunione dei beni, poiché considerato comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell’attuale formulazione della norma, secondo la quale «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria [...] il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

 che, inoltre, il rimettente rileva come il denunciato vuoto legislativo di tutela risarcitoria violi anche gli artt. 10 e 11 Cost., per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale - entro il previsto termine del 31 dicembre 1987 - a quanto stabilito in materia dalla direttiva comunitaria CEE del 30 dicembre 1983 n. 84/5, che avrebbe determinato, così, l’ulteriore ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del familiare trasportato il quale, al momento dell’incidente, fosse proprietario o comproprietario del veicolo ospitante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;

 che si è costituita la società di assicurazione convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, relativamente al profilo della lamentata lesione dell’art. 11 Cost., e di manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri evocati;

 che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

 Considerato che questa Corte con sentenza n. 301 del 1996 e con ordinanza n. 76 del 1997 (entrambe ignorate dal rimettente) - nel dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla presente sotto il profilo della denunciata lesione del principio di uguaglianza - ha già rilevato come la normativa de qua, nel testo anteriore alla modificazione di cui alla legge n. 142 del 1992, trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell’ontologico e naturale collegamento esistente tra la prevista esclusione del beneficio assicurativo ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.;

 che, in particolare, è stato sottolineato - e va qui ribadito - come il diniego di risarcibilità risulti intimamente connesso alla sussistenza della (con)titolarità, in capo al coniuge in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si giustifichi la non operatività della garanzia, prescindendo questa tanto dai rapporti familiari esistenti tra i soggetti, quanto dal titolo di acquisto del diritto stesso;

 che - non assumendo perciò incidenza alcuna su simili fattispecie la già intervenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991, anch’essa non menzionata dal rimettente) - questa Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del principio di uguaglianza, poiché la compiuta valutazione in prospettiva necessariamente diacronica delle opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto di una progressiva evoluzione della disciplina in esame, non consente di sussumere la normativa introdotta dal legislatore del 1992 quale tertium comparationis al fine di scrutinare la legittimità costituzionale della previgente disciplina;

 che, sempre nelle menzionate decisioni, è stato anche posto in rilievo come la modificazione della denunciata norma ad opera dell’art. 28 della legge n. 142 del 1992 - al di là del riferimento contenuto nella rubrica di questo all’attuazione della direttiva CEE n. 84/5, il cui art. 3 disponeva la non escludibilità di soggetti dal beneficio dell’assicurazione per i danni alle persone a motivo del mero legame di parentela con l’assicurato - risulti piuttosto aderente all’ulteriore principio enunciato dall’art. 1 della terza direttiva CEE n. 90/232 (secondo cui l’assicurazione «copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente»);

 che è proprio tale direttiva ad avere impegnato, per la prima volta, gli Stati membri ad emanare entro il termine del 31 dicembre 1992 (art. 6) norme che estendessero l’applicazione della garanzia a tutti i terzi trasportati, senza alcuna eccezione eventualmente derivante anche dal rapporto di (con)titolarità del veicolo;

 che siffatto rilievo vale a superare gli ulteriori dubbi di costituzionalità riferiti dal rimettente agli artt. 10 e 11 Cost.;

 che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall’art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione, dal Giudice onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.