Ordinanza n. 254/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 254

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce sui ricorsi riuniti proposti dal Consorzio speciale per la bonifica di Arneo contro l'Ufficio del Registro di Maglie, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII sezione, ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione premette che il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e la legge 1° marzo 1986, n. 64 stabilivano, per i territori del Mezzogiorno, <<varie agevolazioni fiscali>> e che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 <<ha soppresso>> gli articoli da 1 ad 8 e da 16 a 18 della legge n. 64 del 1986, attribuendo altresì delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a realizzare il <<graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario nel Mezzogiorno>>;

che, secondo il rimettente, il d.lgs. n. 96 del 1993, il quale ha disposto <<la cessazione dell'intervento straordinario alla data del 15 aprile 1993>>, è stato emanato successivamente all'indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli <<da 1 a 18>> della legge n. 64 del 1986 e dell'art. 4 della legge n. 488 del 1992 nella parte in cui, nonostante l'abrogazione di alcune norme della legge n. 64 del 1986, <<lasciava in vigore i provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali>> e che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato che, a seguito della emanazione del d.lgs. n. 96 del 1993, non dovesse più svolgersi il succitato referendum;

che, ad avviso del giudice a quo, la delega in virtù della quale è stato emanato il d.lgs. n. 96 del 1993 non riguardava <<la materia fiscale>>, sicché quest'ultimo decreto legislativo si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto <<non poteva innovare in materia fiscale>>;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto l'art. 18 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha espressamente stabilito che <<la disposizione recata dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria>>;

che il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, ricorrente nel giudizio principale, si è costituito nel giudizio chiedendo l'accoglimento della questione, richiamando a conforto della sua tesi le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, III sezione, con il parere 23 novembre 1993, n. 1197.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene la puntuale descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale e difetta del tutto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, non essendo state esplicitate neppure sommariamente le ragioni che diano conto dell'avvenuta verifica di siffatto profilo preliminare;

che, inoltre, risulta carente anche il profilo della non manifesta infondatezza, per il quale si è fatto richiamo anche di atti estranei all'ordinanza, in contrasto con il consolidato principio secondo il quale essa deve essere autosufficiente ai fini dell'individuazione degli argomenti a sostegno della denuncia di illegittimità costituzionale delle norme impugnate (tra le più recenti, ordinanza n. 173 del 2000);

che siffatte carenze, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non permettono alla Corte le valutazioni di competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così come prospettata dal rimettente (ex plurimis, ordinanza n. 8 del 2000), tanto più quando, come nel caso in esame, le censure investono un intero testo legislativo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.