Ordinanza n. 244/2000

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ORDINANZA N. 244

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa l’8 settembre 1998 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavallini Franco e la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed altro iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione di Cavallini Franco;

 udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Anna Campilii per Cavallini Franco.

Ritenuto che con ordinanza emessa l’8 settembre 1998 il Pretore di Bologna, nel corso di un giudizio promosso da Franco Cavallini contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti e l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), “nella parte in cui, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, tale disposizione prevede modalità di ricongiunzione dei periodi di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali difformi da quelle stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o stati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29”;

che la prospettata questione, sollevata ad istanza di parte, sarebbe ad avviso del giudice a quo rilevante, giacché l’attore nel giudizio principale chiede, tra l’altro, che il quantum dell’onere di ricongiunzione spettante all’Inpdai - presso il quale egli intende effettuare la ricongiunzione della posizione assicurativa precedentemente maturata presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, allo scopo di ottenere la pensione di anzianità - “sia determinato analogamente a quanto il terzo comma dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dispone per gli altri lavoratori autonomi”;

che la questione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non è, ad avviso del giudice rimettente, manifestamente infondata, non potendosi giustificare la disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti all’Inps risultante dall’impugnato art. 2 della legge n. 45 del 1990, che impone ai primi di versare alla gestione accentratrice l’intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento di pensione derivante dalla ricongiunzione (al netto dei contributi trasferiti dalla gestione di provenienza), in difformità da quanto previsto per i secondi, i quali, in base all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, invocato quale tertium comparationis, sono assoggettati ad un onere di ricongiunzione inferiore, corrispondente al cinquanta per cento della riserva matematica (da versare alla gestione previdenziale di destinazione, sempre al netto dei contributi trasferiti dalla gestione di provenienza);

che anche in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione la questione sarebbe, secondo il giudice a quo, non manifestamente infondata, giacché “impedire ... a un lavoratore di valersi della ricongiunzione (fissando un prezzo di fatto per lui insostenibile) sembra equivalente a impedire al medesimo l’accesso a un mezzo che già il legislatore ha, in generale, stabilito come adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori versanti in situazioni del tutto assimilabili a quelle di chi abbia necessità, per accedere allo stesso mezzo, di una ricongiunzione contributiva”;

che nel presente giudizio costituzionale si è costituito il ricorrente nel procedimento a quo, per argomentare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bologna, svolgendo deduzioni in buona parte coincidenti con la motivazione dell’ordinanza di rimessione, ed aggiungendo che “l’onere della ricongiunzione al 100 per cento, piuttosto che al 50 per cento, non è determinato in considerazione della gestione previdenziale verso la quale si esercita la rincongiunzione - a dimostrazione che la ragione di tale diversa onerosità non dipende dalla gestione -, ma in considerazione della qualificazione giuridica del tipo di attività del soggetto che esercita il diritto alla ricongiunzione stessa: sicché si determina, in tal modo, una discriminazione personale assolutamente inspiegabile”;

che ad avviso della parte costituita nel presente giudizio, il pregiudizio derivante dall’eccessiva onerosità della ricongiunzione, come disciplinata dalla disposizione impugnata, “è tanto più grave, in considerazione del fatto che il vigente ordinamento non prevede alternative non onerose alla ricongiunzione - quale potrebbe essere, in ipotesi, l’estensione al diritto interno dell’istituto della totalizzazione ... -, sicché, il soggetto, ove non sia in grado di affrontare detti oneri, rischia di perdere, insieme alla possibilità di far valere tutti i periodi assicurativi, il diritto stesso alla tutela previdenziale”.

Considerato che, con la sentenza n. 61 del 1999, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990 analoga a quella sollevata dal Pretore di Bologna;

che tuttavia, con riferimento alla mancata previsione di forme di totalizzazione dei periodi assicurativi alternative alla ricongiunzione onerosa - lamentata dalla parte privata -, la citata sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;

che pertanto l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione, nel quadro complessivo della sopravvenuta giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.