Ordinanza n. 231/2000

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ORDINANZA N. 231

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile Castagnetta Girolamo contro Banca Nazionale del lavoro s.p.a. ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi, il vice Pretore onorario di Venezia con ordinanza del 9 dicembre 1997 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 22 marzo 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ. qualunque sia il credito azionato;

che il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici dall'altro non appare giustificabile. Vi sarebbe, infatti, un generale regime di pignorabilità delle retribuzioni, pur nei limiti indicati dall'art. 545 cod. proc. civ. e, invece, una generale impignorabilità delle pensioni, salve le eccezioni specificatamente riconosciute. In particolare, tale disparità di trattamento non si giustificherebbe proprio per quei trattamenti pensionistici non aventi carattere speciale ma che rappresentano la proiezione della remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in quiescenza;

che in altri termini – osserva il giudice a quo – non può esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione, quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più in attività, sicché non troverebbe giustificazione il diverso trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità.

Considerato che l’ordinanza di rimessione non ha adeguatamente motivato sulle circostanze di fatto, per cui non è possibile valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanza n. 450 del 1999);

che in particolare non risultano precisati alcuni elementi necessari per decidere la questione, tra i quali lo status del soggetto interessato e la natura del credito fatto valere in giudizio;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione dal vice Pretore di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.