Ordinanza n. 228/2000

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ORDINANZA N. 228

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE  

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con le seguenti ordinanze:

 1) ordinanza emessa il 21 luglio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Domenico Papalia, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1999;

 2) ordinanza emessa il 14 settembre 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Marcello Buldrini e altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza del 21 luglio 1999 (r.o. 637/1999), questione di legittimità costituzionale dell’art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), “nella parte in cui differisce il termine di acquisto di efficacia dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., interpolato dall’art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000”, in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

 che il rimettente riferisce di avere svolto nel giudizio principale funzioni di giudice per le indagini preliminari nonché di avere adottato provvedimenti cautelari nei confronti dell’imputato, e di essere ora chiamato alla trattazione dell’udienza preliminare nel medesimo procedimento; ciò, osserva il rimettente, integrerebbe una ipotesi di incompatibilità del giudice, secondo l’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (quale introdotto dall’art. 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998), che per l’appunto stabilisce in generale nel procedimento penale la relazione di incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell’udienza preliminare;

 che l’operatività, nel procedimento principale, della suddetta ipotesi di incompatibilità è però esclusa dalla disposizione dell’impugnato art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, nella sua versione risultante dalla modifica recata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999, che prevede il differimento al 2 gennaio 2000 dell’efficacia del citato art. 34, comma 2-bis;

 che della mancata possibilità di far valere immediatamente la causa di incompatibilità in parola il giudice rimettente si duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge di cui all’art. 3 della Costituzione: detti principi sarebbero violati, nella specie, per la diversità di trattamento di procedimenti penali che, sebbene non presentino tra loro altro elemento di differenziazione se non quello di trovarsi nella fase di trattazione dell’udienza preliminare prima o dopo la data del 2 gennaio 2000, vengono tuttavia regolati in modo difforme relativamente alla possibilità di far valere l’incompatibilità, possibilità in un caso esclusa e nell’altro riconosciuta;

 che, ad avviso del rimettente, l’anzidetta differenziazione non potrebbe giustificarsi neppure in vista dell’esigenza di evitare disfunzioni processuali per effetto dell’immediata entrata in vigore della normativa, sia perché tali conseguenze si potranno ripresentare, immutate, allo scadere del termine posto dalla norma, sia perché comunque non sarebbe ammissibile una soluzione che, avendo di mira solo le esigenze pratiche dei processi, fosse in contrasto con principi costituzionali fondamentali;

 che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione, sia perché la differenza temporale che giustifica l’adozione di una normativa transitoria renderebbe impropria l’estensione della norma a vicende processuali legittimamente formatesi secondo le regole anteriori, sia perché la nuova ipotesi di incompatibilità si muove sul terreno delle scelte legislative e non su quello del “costituzionalmente imposto”, come si desumerebbe dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

 che con successiva ordinanza del 14 settembre 1999 (r.o. 1/2000) il medesimo Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, altra questione di costituzionalità sull’art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 51 del 1998, “interpolato” dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 nonché dall’art. 3-bis del medesimo decreto-legge, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, nella parte in cui tali norme dispongono che fino al 2 gennaio 2000 l’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti nei quali l’udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 234 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999;

 che, premesso di avere sollevato la questione (di cui al r.o. 637/1999) precedentemente sintetizzata, e rilevato che in sede di definitiva conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 il legislatore ha stabilito che “fino alla data del 2 gennaio 2000, l’articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall’articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l’udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge di conversione”, il giudice rimettente osserva che anche alla luce della formulazione legislativa anzidetta il dubbio di costituzionalità già devoluto all’esame della Corte mantiene la propria consistenza e rilevanza;

 che pertanto, riprendendo i contenuti della precedente ordinanza di rimessione, il giudice a quo, chiamato a trattare un’udienza preliminare dopo avere esercitato nello stesso procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari, ripropone questione di legittimità costituzionale relativa al differimento temporale della applicabilità della disposizione che prevede l’incompatibilità tra le due funzioni anzidette, svolgendo le medesime argomentazioni della precedente ordinanza quanto alla violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza;

 che anche nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato che, richiamando a sua volta l’atto di intervento depositato nel giudizio di cui al r.o. 637/1999, ha nuovamente concluso nel senso dell’infondatezza della questione.

 Considerato che le ordinanze di rimessione propongono, in termini e secondo profili tra loro corrispondenti, questioni di costituzionalità convergenti quanto al risultato cui esse mirano e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione;

 che, pur nella parziale diversità del tenore letterale delle disposizioni oggetto delle due questioni – in particolare, relativamente alla differente formulazione della norma denunciata da ciascuna delle due ordinanze di rimessione, nel passaggio dal testo originario dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999, modificativo dell’art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, a quello risultante dalla legge di conversione n. 234 del 1999, che ha soppresso l’anzidetta norma, sostituita contestualmente nel suo contenuto prescrittivo dall’art. 3-bis dello stesso decreto-legge, come disposizione di carattere transitorio esterna al decreto legislativo n. 51 – l’elemento comune a esse è il differimento alla data del 2 gennaio 2000 dell’efficacia della regola in materia di incompatibilità stabilita dall’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., circa il rapporto tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e la trattazione dell’udienza preliminare da parte del medesimo giudice, differimento che costituisce l’oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato;

 che peraltro, proprio in conseguenza della citata successione normativa, la disposizione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. è divenuta, appunto a partire dal 2 gennaio 2000, efficace e applicabile anche nei procedimenti penali nei quali l’udienza preliminare fosse in corso alla data dell’entrata in vigore della legge n. 234 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, cioè alla data del 24 luglio 1999;

 che la sopravvenuta generale previsione di incompatibilità del giudice anche relativamente ai giudizi principali (entrambi con l’udienza preliminare “in corso” nel tempo e nei termini anzidetti), conformemente al tenore delle richieste formulate dal rimettente attraverso la proposizione delle questioni, rende necessaria la restituzione degli atti al medesimo giudice perché valuti, alla luce del mutato quadro della disciplina processuale, la persistente rilevanza delle questioni medesime, nei termini in cui esse sono state proposte.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.