Ordinanza n. 215/2000

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ORDINANZA N. 215

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver s.r.l. contro l’Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);

 che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione di cui all’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a carico delle parti in causa l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta di registro, equiparerebbe, nella disciplina di tale imposta, soggetti tra loro diversi quali le "parti del contratto" e le "parti in causa" e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti dall’art. 3 della Costituzione;

 che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma, comportando l’obbligo di pagamento dell’imposta anche a carico della parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti violando, conseguentemente, l’articolo 24 della Costituzione;

 che l’irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe, poi, accentuata dalla mancata previsione, nell’art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in causa che hanno pagato l’imposta di registro, nelle «ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria»;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo l’Avvocatura, deve escludersi la prospettata incostituzionalità dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rinvenendo la solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualità di "parti in causa";

che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 10, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, non sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilità, per le parti in causa che abbiano pagato l’imposta di registro in luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e, principalmente, dell’azione di regresso di cui all’art. 1299 del codice civile.

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, «in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto come indice di capacità contributiva» (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);

che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici «idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa» (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);

che tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall’unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto;

che il rischio per l’attore vittorioso di dover pagare l’imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza sull’esercizio dell’azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;

che l’inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la disciplina di cui all’art. 57, restando comunque salva, come esattamente rilevato dall’Avvocatura, la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell’azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall’art. 1299 del codice civile;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l’ordinanza in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.