Ordinanza n. 210/2000

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ORDINANZA N. 210

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, con ricorso del 10 novembre 1997 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, alcuni insegnanti di educazione musicale presso scuole medie statali ‑ immessi in ruolo a seguito di concorsi a cui avevano potuto partecipare in quanto erano in possesso, in alternativa alla laurea (in lettere o in disciplina delle arti, musica e spettacolo), del diploma di pianoforte principale rilasciato da Conservatori musicali di Stato, oltre che di altro diploma rilasciato da istituto di istruzione secondaria ‑ contestavano il mancato riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi compiuto presso tali Conservatori (o almeno degli ultimi cinque anni di tale periodo);

che i ricorrenti eccepivano, inoltre, l'incostituzionalità dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il TAR, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta il 21 luglio 1999, ha ritenuto di non poter accogliere allo stato le domande principali formulate dai ricorrenti ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 13, primo comma, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la questione è rilevante nel giudizio, in quanto dal suo accoglimento dipende, a sua volta, la possibilità di accogliere le domande dei ricorrenti, e non è manifestamente infondata, alla luce delle numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di studi, di natura universitaria o post–secondaria, necessari per il conseguimento di un diploma che sia richiesto come condizione per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera;

che, essendo questo – a giudizio del TAR – il caso del diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori musicali di Stato, la norma impugnata, sia pure solo per il periodo anteriore al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), determinerebbe un'ingiustificata “disparità di trattamento per la parte (evidentemente) non coincidente e (eventualmente) sovrapposta alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado”;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, la difesa erariale rileva come, successivamente all'ordinanza di rimessione, sia stata approvata la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riformato i Conservatori di Stato e le altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale e che ha previsto, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi, l'equiparazione dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di livello universitario: pertanto l’Avvocatura chiede che la Corte disponga la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della presente questione;

che, in via alternativa, l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto i diplomi rilasciati dai Conservatori di Stato, diversamente da quelli di tipo artistico, sarebbero di per sé sufficienti per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo di educazione musicale, sia nelle scuole medie, sia in quelle superiori, senza che sia necessario il possesso di un ulteriore titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Perciò, benché in luogo dei suddetti diplomi ne siano ritenuti idonei anche altri, rilasciati al termine di corsi universitari (come la laurea in lettere ad indirizzo musicologico, quella in discipline delle arti, musica e spettacolo o il diploma di paleografia e filologia musicale), la comune progressione di carriera prevista per gli insegnanti laureati e per quelli diplomati non esigerebbe necessariamente uniformità di trattamento nelle possibilità di riscatto dei percorsi curricolari seguiti da ciascun docente. Anche perché per accedere ai corsi svolti dai Conservatori musicali sarebbe sufficiente la promozione alla quinta elementare (ai sensi del r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, al quale il testo unico delle leggi sull'istruzione – di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 – fa rinvio), in ragione delle giovane età consigliata per intraprendere gli studi musicali. Mentre, per iscriversi agli altri corsi di studi oggetto di precedenti pronunce additive della Corte costituzionale in materia di riscatto pensionistico, sarebbe richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (così, ad esempio, per i corsi quadriennali dell'Accademia di belle arti);

che pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di riscattabilità dei periodi di studi non sarebbero applicabili al caso di specie, relativo ad un corso che pare difettare della natura post–secondaria, equiparabile a quella universitaria.

Considerato che il TAR del Lazio, con ordinanza del 21 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi svolto presso i Conservatori musicali per il conseguimento del diploma di pianoforte principale;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), che ha riordinato i Conservatori di musica e le altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevedendo le condizioni per l’equiparazione, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di livello universitario e disciplinando anche il regime di validità dei diplomi conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge;

che, pertanto, è necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione, alla luce della nuova normativa, nonché della circostanza che il corso di pianoforte principale fino ad oggi poteva essere intrapreso e concluso prima del conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore od anche a prescindere dallo stesso;

che il TAR del Lazio dovrà altresì considerare quanto statuito da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 52 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione, che – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi svolti presso istituti o scuole riconosciuti di livello universitario o post–secondario – ha ribadito che, nell’attuale assetto normativo, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi è irragionevole solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post–secondaria (per cui ad esso possa accedersi solo previo conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma sia richiesto per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.