Ordinanza n. 204/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1998 dal Pretore di Nola nel procedimento civile vertente tra P.A. e il Servizio Riscossione Tributi di Nola ed altro iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1999, ed il 15 maggio 1999 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano, nel procedimento civile vertente tra B.A. e la Montepaschi - S.E.R.I.T. S.p.A. iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Nola ed il Pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano, con ordinanze in data 24 novembre 1998 e 15 maggio 1999, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 24, nonché - il primo giudice - all'art. 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che, secondo i giudici a quibus, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per infrazioni al codice della strada è applicabile l'art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto detta norma è richiamata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma impugnata, sicché nelle fattispecie in esame sarebbe inammissibile l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., e, per il Pretore di Catania, anche quella dell'art. 617, cod. proc. civ.;

che, ad avviso dei rimettenti, l'applicabilità dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe una non ragionevole lesione del diritto di difesa del debitore dato che per entrate non tributarie, quali quelle in esame, non sussisterebbe l'esigenza di garantire il programmato afflusso nelle casse dello Stato delle risorse indispensabili per la spesa pubblica, ed in quanto, secondo il Pretore di Nola, il debitore non potrebbe avvalersi della tutela cautelare;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con due distinti atti in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di Nola sia dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialità, ovvero perché meramente interpretativa, deducendo, nel merito, che entrambe le questioni sarebbero infondate in virtù delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 437 del 1995, mentre quella sollevata dal secondo giudice sarebbe altresì inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento a parametri in parte comuni e per profili in larga parte coincidenti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;

che entrambi i giudici dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 206 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, rendendo applicabile alla riscossione delle entrate in esame l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, realizzerebbe una non ragionevole limitazione della tutela del debitore;

che, successivamente alla proposizione delle due questioni di legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della riscossione coattiva;

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 modificando anche l'art. 54 e confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ. concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, disponendo che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;

che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che per le entrate <<non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi>>, stabilendo che ad esse <<non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie>> e che <<ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto>>;

che il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, in quanto esse non hanno natura tributaria, sicché il mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento e, in particolare, anche delle norme che i rimettenti ritengono di dovere applicare impone il riesame da parte dei giudici a quibus della perdurante rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nola ed al Pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.