ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse
il 24 novembre 1998 dal Pretore di Nola nel procedimento civile vertente tra
P.A. e il Servizio Riscossione Tributi di Nola ed altro iscritta al n. 162 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1999, ed
il 15 maggio 1999 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano, nel
procedimento civile vertente tra B.A. e la Montepaschi - S.E.R.I.T. S.p.A.
iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
37, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 maggio
2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Pretore di Nola ed il Pretore
di Catania, sezione distaccata di Adrano, con ordinanze in data 24 novembre
1998 e 15 maggio 1999, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 24, nonché - il
primo giudice - all'art. 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), nella parte in cui disciplina la riscossione delle
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per
violazione delle norme del codice della strada mediante rinvio all'art. 27
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a
sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
che,
secondo i giudici a quibus, alla
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata per infrazioni al codice della strada è applicabile l'art. 54, secondo
comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto detta norma è richiamata dall'art. 27
della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma impugnata, sicché nelle
fattispecie in esame sarebbe inammissibile l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., e, per il Pretore di Catania, anche
quella dell'art. 617, cod. proc. civ.;
che,
ad avviso dei rimettenti, l'applicabilità dell'art. 54, secondo comma, del
d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe una non ragionevole lesione del diritto di
difesa del debitore dato che per entrate non tributarie, quali quelle in esame,
non sussisterebbe l'esigenza di garantire il programmato afflusso nelle casse
dello Stato delle risorse indispensabili per la spesa pubblica, ed in quanto,
secondo il Pretore di Nola, il debitore non potrebbe avvalersi della tutela
cautelare;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto con due distinti atti in entrambi i
giudizi, chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di Nola sia
dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialità, ovvero perché
meramente interpretativa, deducendo, nel merito, che entrambe le questioni
sarebbero infondate in virtù delle argomentazioni svolte dalla Corte nella
sentenza n. 437 del 1995, mentre quella sollevata dal secondo giudice sarebbe
altresì inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a seguito delle
modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto
la stessa norma, in riferimento a parametri in parte comuni e per profili in
larga parte coincidenti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica
pronuncia;
che
entrambi i giudici dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 206 del
d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 27
della legge n. 689 del 1981, rendendo applicabile alla riscossione delle
entrate in esame l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973,
realizzerebbe una non ragionevole limitazione della tutela del debitore;
che,
successivamente alla proposizione delle due questioni di legittimità
costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale
ha innovato la disciplina della riscossione coattiva;
che,
in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha sostituito l'intero
Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 modificando anche l'art. 54 e confermando,
agli artt. 57 e 60, l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615,
cod. proc. civ., ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei
beni, e delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ.
concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, disponendo
che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo
che ricorrano fondati motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile
danno;
che,
inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che per le entrate
<<non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie
concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi
motivi>>, stabilendo che ad esse <<non si applica la disposizione
del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le
opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie>> e che <<ad esecuzione iniziata il giudice può
sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto>>;
che
il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti dall'irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della
strada, in quanto esse non hanno natura tributaria, sicché il mutamento
complessivo del quadro normativo di riferimento e, in particolare, anche delle
norme che i rimettenti ritengono di dovere applicare impone il riesame da parte
dei giudici a quibus della perdurante
rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Pretore
di Nola ed al Pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.