Ordinanza n. 181/2000

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ORDINANZA N. 181

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI   

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Cesare RUPERTO                

- Riccardo CHIEPPA  

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall’Ufficio del registro di Milano contro l’Immobiliare Cusio s.r.l. iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione dell’Immobiliare Cusio s.r.l. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l’avvocato Francesco Tesauro per l’Immobiliare Cusio s.r.l. e l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento INVIM relativo ad atto di vendita dichiarato nullo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza emessa il 10 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), "nella parte in cui subordina il rimborso dell’imposta per dichiarazione di nullità dell’atto di alienazione o trasmissione al verificarsi della condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall’art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)";

che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di nullità dell’atto determinerebbe il venir meno della manifestazione di ricchezza che costituisce il presupposto dell’imposta, con la conseguenza che il previsto limite alla restituzione dell’imposta comporterebbe una violazione del principio di capacità contributiva;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, il presupposto dell’imposta sarebbe costituito non dal trasferimento del bene bensì dal suo incremento di valore nel periodo considerato e non verrebbe, pertanto, meno per effetto della declaratoria di nullità o della pronuncia di annullamento dell’atto di trasferimento;

che si é costituita in giudizio la Immobiliare Cusio s.r.l., ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione;

che, ad avviso della parte privata, la norma censurata - imponendo il pagamento dell’imposta anche in caso di nullità dell’atto di trasferimento - comporterebbe conseguenze aberranti e violerebbe il principio di capacità contributiva;

che, infatti, mentre nell’ipotesi di nullità della vendita, l’alienante sarebbe costretto a pagare l’imposta pur non avendo percepito il corrispettivo e dunque in difetto di quel presupposto, e cioé il realizzo dell’incremento di valore, che giustifica il tributo in quanto indice di capacità contributiva; in quella di nullità della donazione, il donatario sarebbe addirittura tenuto a corrispondere il tributo per un acquisto mai perfezionatosi e dunque in relazione ad un bene che non é mai entrato nel suo patrimonio.

Considerato che la norma impugnata riguarda la restituzione dell’imposta INVIM per il caso di nullità o annullamento dell’atto di trasferimento e che specificamente il rimettente ne denuncia l’illegittimità costituzionale " nella parte in cui subordina il rimborso dell’imposta per dichiarazione di nullità dell’atto di alienazione o trasmissione, al verificarsi della condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall’art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)" ;

che manca, nell’ordinanza di rimessione, qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con riguardo specificamente all’iter logico in base al quale il rimettente ritiene applicabile nel giudizio a quo, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento dell’imposta, una norma riguardante la restituzione dell’imposta già pagata;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.