Ordinanza n. 180/2000

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ORDINANZA N. 180

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI   

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Cesare RUPERTO    

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda         CONTRI       

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI    

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), come modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo proposto da C. P.G., iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

  Visto l'atto di costituzione di C. P.G., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 25 febbraio 1999 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato su eccezione della difesa questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo avverso un provvedimento di diniego di permesso premio proposto da un detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione e che, nel caso di specie, non sono ravvisabili i requisiti nè dell’utile collaborazione, nè della <<impossibilità>> o <<inesigibilità>> della condotta collaborativa, ma <<il detenuto in esecuzione di pena dal luglio del 1991 (dopo aver sofferto anni due e mesi quattro di custodia cautelare) ha abbondantemente espiato un quarto della pena inflitta, e potrebbe ottenere il permesso premio anche in ragione della positiva evoluzione della personalità nel corso di circa dieci anni di detenzione>>;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, nella parte in cui subordina alla collaborazione con la giustizia l'ammissione ai benefici penitenziari di soggetti condannati per determinati delitti con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della legge, si pone in contrasto con il principio di irretroattività, applicabile a suo giudizio non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le relative conseguenze sanzionatorie, ma anche alle <<norme che formano il diritto dell'esecuzione e che incidono sulla qualità e quantità della pena da espiare in concreto>>;

che si é costituita in giudizio la parte privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lai e Dino Milia, che nell’atto di intervento e nella memoria successivamente depositata insiste per l’accoglimento della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’irrilevanza e comunque per l’infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 137 del 1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, <<nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di condannati che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata l’esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata>>;

che appare pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinchè valuti se, alla stregua delle statuizioni contenute in tale pronuncia, la questione sia tuttora rilevante (v., per analoga decisione, ordinanza n. 397 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.