Ordinanza n. 175/2000

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ORDINANZA N. 175

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo  MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido  NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco  BILE

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Foti Salvatore contro il Comune di Caltagirone, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Foti Salvatore;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 2 luglio 1997, pervenuta alla Corte costituzionale il 2 luglio 1998 (r.o. n. 537 del 1998), sul ricorso proposto nei confronti delle ordinanze sindacali con le quali era stato ingiunto al ricorrente, a seguito di condanna penale emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Caltagirone, il pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, per la lottizzazione di terreno non autorizzata, ai sensi dell’art. 51, decimo comma, della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica), ha sollevato, per violazione del principio di uguaglianza, questione di legittimità costituzionale della citata norma;

che detta disposizione, nonostante sia stata abrogata dall’art. 39 della legge regionale n. 37 del 1985, che ha stabilito una misura più favorevole, è stata ritenuta, con una motivazione non implausibile, applicabile alla fattispecie in esame dal Tribunale amministrativo rimettente, che ha emesso una contestuale sentenza parziale;

che l’art. 51, decimo comma, viene denunciato per violazione dell’art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede, per la ipotesi di compravendita di terreno abusivamente lottizzato, una sanzione rigida, pari a lire 20.000 per metro quadrato, non correlata al valore delle opere preordinate alla lottizzazione stessa o delle aree lottizzate, come invece previsto dall’art. 41, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942;

che secondo il giudice a quo la rigidità del sistema sanzionatorio in questione non consentirebbe all’Amministrazione, titolare del relativo potere, di graduare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito, non sempre correlata alla dimensione dei lotti; né terrebbe conto del valore delle aree, che può mutare in modo consistente, avuto riguardo alla relativa ubicazione;

che nel giudizio innanzi alla Corte la parte privata del procedimento a quo ha depositato una memoria fuori termine.

Considerato che la previsione, per la "compravendita di terreni abusivamente lottizzati", di sanzione amministrativa pecuniaria ragguagliata a lire 20.000 al metro quadro, contenuta nel decimo comma dell’art. 51 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, non si pone in contrasto, sotto alcuni dei profili denunciati, con l’art. 3 della Costituzione;

che, infatti, la scelta dell’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria rientra nella discrezionalità del legislatore regionale siciliano, che non è affatto tenuto a seguire pedissequamente il sistema sanzionatorio della ormai superata legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 (che, peraltro, all’art. 41 non prevede specificamente una sanzione pecuniaria per lottizzazione abusiva, ma una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione o alla restituzione in pristino, ipotesi estranee alla fattispecie), né a ragguagliare la sanzione al valore delle opere preordinate alla lottizzazione o delle aree lottizzate, come pretenderebbe l’ordinanza di rimessione;

che il ragguaglio della sanzione ai metri quadri oggetto della compravendita non costituisce una scelta manifestamente irragionevole, in quanto può comportare semplificazioni nel calcolo, potendosi realizzare l’illecito con la semplice stipulazione del solo atto cartolare di compravendita, senza che sia stato preceduto o accompagnato da compimento di opere e non essendo, in taluni casi, agevole la ricognizione del valore dell’area lottizzata;

che la sanzione è solo rigida nell’importo a metro quadro, mentre è variabile in relazione alla quantità - come del resto in altre ipotesi di violazioni previste dal medesimo art. 51 - nella fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati essendo proporzionata all'entità della superficie compravenduta;

che il legislatore siciliano ha operato - in modo non manifestamente arbitrario o irragionevole - la scelta di puntare in primo luogo ad impedire trasferimenti di terreni abusivamente lottizzati attraverso la nullità dell’atto di compravendita, nel caso in cui non risulti dall’atto che l’acquirente era a conoscenza della mancanza di abilitazione alla lottizzazione, applicando in ogni ipotesi (ricorrendo o no la nullità) a carico dell’alienante la sanzione pecuniaria ragguagliata a lire 20.000 a metro quadro;

che, peraltro, la legge n. 71 del 1978 non ha previsto per la fattispecie di compravendita di terreni abusivamente lottizzati una acquisizione dei terreni, contemplata invece dall’art. 19 della successiva legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, la cui applicazione, in Sicilia, salvo alcune esclusioni ed integrazioni, è avvenuta sulla base dell’art. 1 della legge siciliana 10 agosto 1985, n. 37, cioè con la stessa legge, che all’art. 39, ha abrogato la norma denunciata in questa sede;

che, pertanto, alla luce dei predetti rilievi, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, decimo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.