Ordinanza n. 172/2000

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ORDINANZA N. 172

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività d’accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, sui ricorsi riuniti proposti da Di Iasio Raffaele ed altri contro la Direzione regionale per le entrate della Puglia – sezione di Foggia, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 1998 (iscritta al R.O. n. 164 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha sollevato ¾ nel corso di un giudizio proposto da taluni contribuenti, per la restituzione della ritenuta IRPEF effettuata sulle somme loro corrisposte nel 1997, a titolo di indennità di esproprio ¾ questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività d’accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in cui non prevede l’assoggettamento a tassazione soltanto delle indennità riscosse in virtù di atti, anche volontari, o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988";

che il rimettente ¾ nel denunciare violazione dell’art. 3 della Costituzione ¾ ritiene che la censurata disposizione debba essere intesa nel senso "che le somme percepite a titolo di esproprio e di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazioni acquisitive, a far tempo dal 1° gennaio 1992, cioè dalla data di entrata in vigore della legge, siano assoggettate a tassazione...senza che abbia alcuna incidenza, per l’insorgenza dell’obbligo contributivo, la data del provvedimento o dell’atto che ha generato la corresponsione delle somme";

che, ad avviso del giudice a quo, ne conseguirebbe un trattamento privilegiato per i contribuenti di cui al comma 9 della disposizione censurata ¾ e cioè per coloro che vengono assoggettati retroattivamente a tassazione per il triennio 1989-1991 ¾ rispetto alla generalità dei contribuenti ricadenti nella previsione del comma 5, "atteso che soltanto in favore dei primi, e senza alcuna apprezzabile giustificazione razionale, la tassazione viene circoscritta alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che il rimettente, nell'assumere che, nella fattispecie al suo esame, non avrebbe alcun rilievo, per l'insorgenza dell'obbligo tributario, la data del provvedimento o dell'atto che ha generato il diritto alla corresponsione delle somme, pone, a premessa della denunciata disparità di trattamento, una scelta ermeneutica che richiedeva di essere adeguatamente argomentata e motivata, attesa l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali tutt’altro che univoci, circa i presupposti di applicabilità dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, segnatamente con riferimento alla necessità o meno di tener conto, nelle varie fattispecie di tassazione delle plusvalenze, della data del titolo posto a fondamento del diritto all’indennità;

che, avendo il giudice a quo l’obbligo di dar conto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione, la evidenziata carenza di motivazione preclude alla Corte la necessaria verifica sulla sussistenza di entrambe le condizioni occorrenti per dare valido ingresso allo scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività d’accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.