Ordinanza n. 170/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 170

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promossi con due ordinanze emesse il 21 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, nel corso di giudizi di appello avverso sentenze della Commissione tributaria provinciale di Firenze, proposti da Bing Francesco e Casanuova Maria Augusta, ed iscritte ai nn. 539 e 543 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Bing Francesco e Casanuova Maria Augusta nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l’Avvocato Stefano Grassi per Bing Francesco e Casanuova Maria Augusta e l’Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che ¾ nel corso di due giudizi proposti per ottenere il rimborso di somme pagate dai contribuenti a titolo di imposta sull’indennità percepita in occasione di procedure espropriative di terreni destinati ad opere pubbliche ¾ la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanze di analogo tenore, emesse il 21 gennaio 1998 ed iscritte rispettivamente ai nn. 539 e 543 del registro ordinanze 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera a) dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319";

che il rimettente ¾ nel rilevare che i decreti-legge, i cui effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona omogenea "F" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, la tassazione precedentemente prevista dall’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), per i soli terreni rientranti nelle zone omogenee A-B-C e D ¾ ritiene che la disposizione denunciata si ponga in contrasto, oltre che con l'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento fra contribuenti, con l’art. 77 della Costituzione, in relazione alla mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza quanto all’introduzione, nei decreti-legge, "di nuova materia imponibile", nonché con l’art. 53 della Costituzione, “sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva in relazione alla retroattività della norma”;

che, ad avviso del rimettente, il vizio, nell'investire i decreti-legge non convertiti, si estenderebbe anche alla legge che sana i loro effetti;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in alternativa, infondate;

che si sono, altresì, costituite in giudizio le parti private, sostenendo, in due memorie di analogo tenore, la fondatezza di "tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice a quo" e ribadendo, poi, tali conclusioni nelle ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza.

Considerato che i giudizi, ponendo analoghe questioni, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che le ordinanze non appaiono adeguatamente motivate sotto l’aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della controversia all’esame del giudice a quo;

che, in particolare, le ordinanze, nell’indicare soltanto la data di percezione, da parte degli interessati, delle somme ad essi corrisposte a titolo di indennità (29 dicembre 1989), non espongono in alcun modo le ragioni, né indicano gli elementi (in particolare la data del titolo posto a fondamento del diritto all’indennità) che inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto la disciplina della disposizione denunciata, in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle plusvalenze previste dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.