Ordinanza n. 157/2000

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ORDINANZA N. 157

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI                     

- Cesare RUPERTO                

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Esposito Adriana Stella contro la Regione Calabria ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Esposito Adriana Stella e del Consiglio della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'avvocato Silvio Dattola per il Consiglio della Regione Calabria.

Ritenuto che una partecipante alla selezione riservata per l'assunzione da parte del Consiglio regionale della Calabria ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio, con la quale era stata dichiarata non idonea, per mancanza del requisito del periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 (1050 ore anzichè 3744 ore), investendo con i motivi la sua esclusione ed i criteri di valutazione del servizio prestato, nonchè la procedura seguita per l’esclusione;

che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria -, con ordinanza emessa il 6 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 51, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8, nella parte in cui stabilisce che successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva a favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale;

che nel giudizio innanzi alla Corte si é costituita la parte privata, che ha condiviso le ragioni addotte dal giudice a quo nella ordinanza di rimessione, nonchè il Consiglio della Regione Calabria, che ha concluso per la infondatezza della questione;

che il 28 marzo 2000 il Consiglio regionale della Calabria ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate;

che in sede di discussione orale la difesa del Consiglio regionale si é richiamata ad una sopravvenuta legge regionale 3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell’art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente giudizio, prospettando, tra l’altro, la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, é stata approvata e pubblicata la legge regionale 3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell’art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente giudizio;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento l’anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;

che, con l’occasione, il giudice a quo potrà anche verificare la completezza del contraddittorio in relazione agli effetti sull’intera selezione concorsuale della questione di legittimità costituzionale sollevata d’ufficio dal medesimo giudice, risultando da tempo intervenuta la conclusione della procedura con la graduatoria della selezione e l’individuazione dei soggetti portatori di posizione qualificata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.