Ordinanza n. 154/2000

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ORDINANZA N. 154

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI   

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Cesare RUPERTO    

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall’art. 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio, il 16 aprile, il 20 gennaio ed il 21 ottobre 1999 dal Pretore di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 291, 371, 616 e 738 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26 e 44, prima serie speciale, dell’anno 1999 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di quattro procedimenti civili, il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che le cause sottoposte al suo giudizio devono ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da consigliare l’applicazione dell’art. 315 cod. proc. civ., che prevede l’immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di discussione orale. Tale norma, però, ai sensi della disposizione denunciata non potrebbe essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, a differenza di quanto disposto per l’art. 186-quater del codice di rito. Questa omissione violerebbe gli indicati parametri costituzionali, atteso che creerebbe ingiustificate disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare le finalità deflattive del processo civile, finalità certamente sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;

che in uno dei giudizi (reg. ord. n. 738 del 1999) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di analogo contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che, come rilevato dai rimettenti, tutti i giudizi principali, risultando pendenti alla data del 30 aprile 1995, ricadrebbero sotto la disciplina della disposizione denunciata;

che, tuttavia, l’art. 315 del codice di procedura civile, di cui i giudici a quibus lamentano l’impossibile applicazione alle cause pendenti alla stregua della disposizione denunciata, é stato abrogato dall’art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) a decorrere dal 2 giugno 1999;

che, pertanto, della nuova disposizione richiamata deve essere valutata l’incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità e che sono stati promossi in data anteriore alla modifica suddetta, mediante restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima;

che, invece, quanto alla questione sollevata con ordinanza in data 21 ottobre 1999 (R.O. n. 738 del 1999), essa va dichiarata manifestamente inammissibile, omettendo il giudice di motivare sulla perdurante rilevanza della questione stessa nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 315 cod. proc. civ. in data anteriore all'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano in ordine alle questioni sollevate con ordinanze del 20 gennaio, 26 febbraio e 16 aprile 1999;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.