Ordinanza n. 147/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 147

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promossi con tre ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 147, 148 e 149 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Radio Skylab S.a.s., di Radio M. Calabria, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Eugenio Porta per Radio Skylab S.a.s. e per Radio M. Calabria e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze emesse il 5 novembre 1997 (R.O. nn. 147, 148 e 149 del 1998), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "della norma sancita dal combinato disposto" degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

che i giudizi a quibus sono stati promossi da talune emittenti radiofoniche al fine di ottenere l’annullamento degli impugnati provvedimenti di diniego di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati nell’anno 1994 dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del decreto-legge n. 407 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32 della legge n. 223 del 1990, e motivati in ragione "dell’avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente";

che, ad avviso del giudice rimettente, l’interpretazione delle suddette norme ¾ tale da escludere che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti ¾ sarebbe espressione di un orientamento puramente formalistico, nonostante i tratti di "diritto vivente" da esso assunto, per opera della giurisprudenza amministrativa;

che, peraltro, secondo le ordinanze, v’é da dubitare della legittimità costituzionale della normativa transitoria di cui all’art. 32 della legge n. 223 del 1990 e delle ulteriori disposizioni denunciate che, avendo fatto slittare "più volte in avanti" il termine per il rilascio delle concessioni e quello di scadenza delle autorizzazioni provvisorie, avrebbero penalizzato "le imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il prosieguo";

che, in particolare, il combinato disposto delle censurate disposizioni, operando secondo "la logica della c.d. "cristallizzazione"", che "continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione;

che, nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al R.O. nn. 148 e 149 del 1998, si sono costituite, rispettivamente, "Radio Skylab S.a.s." di Reggio Calabria e "Radio M. Calabria", emittenti ricorrenti nei giudizi principali, le quali hanno entrambe concluso per sentir "dichiarare l’incostituzionalità delle norme denunciate", sviluppando le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni con memorie illustrative, di identico tenore, depositate in prossimità dell’udienza;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque, in subordine, infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con identiche argomentazioni, le medesime questioni di costituzionalità e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che le controversie pendenti dinanzi al rimettente hanno ad oggetto provvedimenti di diniego di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati, come emerge dalle medesime ordinanze, dall'amministrazione nell’anno 1994, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del decreto-legge n. 407 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32 della legge n. 223 del 1990;

che il giudice a quo sospetta di incostituzionalità non solo le predette disposizioni (ricomprendendovi, altresì, il comma 3-quater dello stesso art. 1 del menzionato decreto-legge n. 407 del 1992), ma, in combinato disposto tra loro, anche l’art. 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e l’art. 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che, per quanto attiene agli artt. 1, comma 3, del decreto-legge n. 407 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992, e 32 della legge n. 223 del 1990, le ordinanze, nel qualificare come "puramente formalistica" l'esegesi della censurata normativa quale risulta dalla giurisprudenza amministrativa e quale é stata fatta propria anche dall’amministrazione, mostrano di reputare la stessa come effetto di un non corretto procedimento ermeneutico, ma omettono di esprimere una propria diversa scelta interpretativa, non chiarendo, perciò, quale sia ¾ a giudizio del rimettente ¾ la portata della norma della quale egli deve fare applicazione e non consentendo, così, la verifica, da parte di questa Corte, della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale;

che, quanto alle altre disposizioni denunciate, le ordinanze di rimessione non esplicitano, invero, alcun elemento di valutazione circa l’incidenza in concreto delle stesse sulla decisione che il giudice a quo é tenuto ad assumere nei procedimenti innanzi a sè pendenti;

che, segnatamente, una puntuale e plausibile motivazione - tale da assolvere all’obbligo previsto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953, ai fini dell’ammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale (vedi, tra le altre, ordinanza. n. 236 del 1999) - si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie, in ragione del fatto che il combinato disposto delle norme censurate comprende, appunto, norme successive all’adozione dei provvedimenti di diniego di concessione, che costituiscono oggetto di controversia nei giudizi a quibus;

che, pertanto, l’evidenziato difetto di motivazione degli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità non consente di valutare l’applicabilità nei giudizi a quibus delle norme di cui trattasi (vedi ordinanza n. 194 del 1999);

che, quindi, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.