ORDINANZA N. 140
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO “
- Massimo VARI “
- Cesare RUPERTO “
- Riccardo CHIEPPA “
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito
della delibera della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti con
dichiarazioni rese il 4 e il 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli
ispettori del Ministero di grazia e giustizia nell’ambito dell’inchiesta sulla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale
di Roma, quinta sezione penale, con ricorso depositato il 9 novembre 1999 ed
iscritto al n. 132 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23
febbraio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, quinta
sezione penale, con atto emesso l’8 ottobre 1999 e depositato presso questa
Corte il 9 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione in data 15 dicembre 1998 con la quale l’Assemblea ha dichiarato
che i fatti per i quali è in corso dinanzi al medesimo Tribunale procedimento
penale nei confronti del deputato Tiziana Parenti – consistenti in
dichiarazioni rese dalla parlamentare in data 4 e 9 novembre 1994, allorché fu
sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell’ambito
dell’inchiesta che essi svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, Ufficio cui la on. Parenti era addetta nel lasso temporale
oggetto delle indagini – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che,
secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe
illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni della on.
Parenti, posto che il ruolo svolto dalla parlamentare innanzi all’autorità
ispettiva sarebbe stato assimilabile a quello di “persona informata sui fatti”
nell’ambito di un procedimento giudiziario, rappresentando essa, in qualità di
testimone, fatti e comportamenti riconducibili a se medesima ed ai suoi ex
colleghi: onde le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto del tutto
avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attività pregresse), sia
sostanzialmente, dall’attività svolta dalla on. Parenti in qualità di parlamentare;
che,
pertanto, il ricorrente solleva conflitto di attribuzioni “per illegittima
interferenza nel procedimento giudiziario” in corso a carico della on. Parenti.
Considerato che in questa fase la Corte è
chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile
in quanto esista “la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza”;
che
l’atto introduttivo contiene gli elementi essenziali propri del ricorso per
conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 37 della
predetta legge n. 87 del 1953 e dell’art. 26, primo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, mentre deve ritenersi
irrituale la trasmissione alla Corte, disposta dal Tribunale, degli atti del
procedimento penale, che devono pertanto essere restituiti al ricorrente;
che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto che l’autorità
giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un
parlamentare in relazione a dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti
della Camera che ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal
parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la
riconducibilità alla previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione,
verte su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della
giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell’assemblea
parlamentare, e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la
volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 81 e 91 del
2000);
che
dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali
che regolano la materia.
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37,
quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto
dal Tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera dei
deputati, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a)
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della
presente ordinanza, e provveda a restituire al medesimo ricorrente Tribunale di
Roma gli atti del procedimento penale in corso davanti ad esso;
b)
che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente
Tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente,
entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova
dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine
fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Valerio
ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria
il 16 maggio 2000.