Ordinanza n. 137/2000

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ORDINANZA N. 137

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. c) e d), 7, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi del 29 marzo 2000, recante “Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000”, e dell'art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000”, promosso da Capezzone Daniele, De Lucia Michele e Giustino Mariano, nella qualità di promotori e presentatori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, con ricorso depositato il 27 aprile 2000 ed iscritto al n. 151 del registro ammissibilità conflitti.

 Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che Daniele Capezzone, Michele De Lucia e Mariano Giustino, con ricorso depositato il 27 aprile 2000, nella qualità di presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, sollevano conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione, rispettivamente, agli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. c) e d), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante “Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000” ed all’art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000”, pubblicate entrambe nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2000, n. 77;

che, secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare e l’Autorità per le garanzie avrebbero <<fatto cattivo uso dei poteri loro spettanti>>, in quanto gli atti impugnati non applicherebbero correttamente la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), così pregiudicando, in violazione dell'art. 75 della Costituzione, la formazione della volontà dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto il 21 maggio 2000;

che, a loro avviso, la legge n. 28 del 2000 disciplinerebbe sia la cd. "comunicazione politica", sia la cd. "comunicazione istituzionale" (artt. 5, comma 1, e 9), stabilendo che le amministrazioni pubbliche devono svolgere una adeguata attività di informazione, obiettiva e neutrale, in ordine al significato ed alle modalità del voto, recando quindi norme caratterizzate da <<profili di obbligatorietà costituzionale>>, in quanto asseritamente attuative degli artt. 1, 48, 3, secondo comma, e 75 della Costituzione;

che, secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare - legittimata a resistere nel giudizio, dato che i provvedimenti da essa emanati sarebbero strumentali alla attuazione del principio del pluralismo e costituirebbero espressione di attribuzioni di livello costituzionale - con la deliberazione in esame avrebbe disciplinato con modalità insufficienti la cd. "comunicazione istituzionale";

che, a loro avviso, l’Autorità per le garanzie - legittimata a resistere nel giudizio, in quanto <<nulla impedisce di ritenere che nella Costituzione risieda la attribuzione>> della <<funzione di garanzia dell'imparzialità e della completezza dell'informazione relativa al voto referendario>> - nel caso in esame avrebbe esercitato non correttamente i propri poteri, perché la deliberazione impugnata sarebbe censurabile per gli stessi vizi che caratterizzano l'atto della Commissione parlamentare;

che i ricorrenti chiedono, infine, che la Corte annulli - previa sospensiva - i richiamati provvedimenti della Commissione parlamentare e dell'Autorità per le garanzie e che, in linea gradata, sollevi di fronte a sé questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9 della legge n. 28 del 2000, <<nella parte in cui non prevedono le misure legislative minime atte ad assicurare la presenza e l’efficacia>> della comunicazione istituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 21, 48 e 75 della Costituzione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del citato art. 37, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa Corte ha già riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (ex plurimis, ordinanza n. 131 del 1997);

che, ancora sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto, come già affermato da questa Corte, essa è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della propaganda concernente il procedimento di referendum abrogativo (sentenza n. 49 del 1998; ordinanza n. 171 del 1997);

che il ricorso va invece dichiarato inammissibile nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto essa, benché goda di una posizione di particolare indipendenza all'interno dell'ordinamento, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive - al pari di quelle svolte dal preesistente Garante per la radiodiffusione e l'editoria al quale è succeduta - di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza della medesima a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei poteri dello Stato (cfr. ordinanza n. 226 del 1995), cosicché l'impugnata deliberazione non può essere presa in considerazione in questa sede;

che, relativamente al requisito oggettivo, esiste la materia del conflitto, in quanto i ricorrenti deducono che la deliberazione della Commissione parlamentare da essi impugnata, nella parte in cui disciplina la <<comunicazione istituzionale>> con regole e criteri asseritamente generici ed insufficienti, strutturalmente inidonei alla concretizzazione dei principi contenuti nella legge n. 28 del 2000, recherebbe vulnus ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75 della Costituzione;

che, infine, restando impregiudicata la questione in ordine all'ammissibilità della sospensione dell'atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanza n. 171 del 1997), non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, in quanto non v'è luogo a disporre una misura sospensiva inerente ad una deliberazione che, in ogni caso, realizza già, a detta degli stessi ricorrenti, <<una minuziosa e dettagliata disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione politica>>, soltanto al dichiarato scopo di determinare nei confronti della Commissione parlamentare uno <<stimolo a provvedere>> in ordine all'ampliamento degli spazi della <<comunicazione istituzionale>>.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento alla deliberazione da essa emanata, indicata in epigrafe;

dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2000.