ORDINANZA N. 137
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito
degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. c)
e d), 7, comma 2, della
deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisi del 29 marzo 2000, recante “Comunicazione
politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000”, e
dell'art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP della Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 29 marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai
mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000”, promosso da Capezzone
Daniele, De Lucia Michele e Giustino Mariano, nella qualità di promotori e
presentatori dei referendum
abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, con ricorso depositato il 27 aprile
2000 ed iscritto al n. 151 del registro ammissibilità conflitti.
Udito
nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti.
Ritenuto che Daniele Capezzone, Michele De
Lucia e Mariano Giustino, con ricorso depositato il 27 aprile 2000, nella
qualità di presentatori e promotori dei referendum
abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, sollevano conflitto di attribuzione
nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in relazione, rispettivamente, agli artt. 1, comma 2, 2, comma
1, lett. c) e d), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000,
recante “Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna
referendaria 2000” ed all’art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP del 29 marzo
2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative
alla campagna per i referendum
abrogativi della primavera 2000”, pubblicate entrambe nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2000,
n. 77;
che,
secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare e l’Autorità per le garanzie
avrebbero <<fatto cattivo uso dei poteri loro spettanti>>, in
quanto gli atti impugnati non applicherebbero correttamente la legge 22
febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica), così pregiudicando, in violazione dell'art. 75 della Costituzione,
la formazione della volontà dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto
il 21 maggio 2000;
che,
a loro avviso, la legge n. 28 del 2000 disciplinerebbe sia la cd. "comunicazione
politica", sia la cd. "comunicazione istituzionale" (artt. 5,
comma 1, e 9), stabilendo che le amministrazioni pubbliche devono svolgere una
adeguata attività di informazione, obiettiva e neutrale, in ordine al
significato ed alle modalità del voto, recando quindi norme caratterizzate da
<<profili di obbligatorietà costituzionale>>, in quanto
asseritamente attuative degli artt. 1, 48, 3, secondo comma, e 75 della
Costituzione;
che,
secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare - legittimata a resistere nel
giudizio, dato che i provvedimenti da essa emanati sarebbero strumentali alla
attuazione del principio del pluralismo e costituirebbero espressione di
attribuzioni di livello costituzionale - con la deliberazione in esame avrebbe
disciplinato con modalità insufficienti la cd. "comunicazione
istituzionale";
che,
a loro avviso, l’Autorità per le garanzie - legittimata a resistere nel
giudizio, in quanto <<nulla impedisce di ritenere che nella Costituzione
risieda la attribuzione>> della <<funzione di garanzia
dell'imparzialità e della completezza dell'informazione relativa al voto
referendario>> - nel caso in esame avrebbe esercitato non correttamente i
propri poteri, perché la deliberazione impugnata sarebbe censurabile per gli
stessi vizi che caratterizzano l'atto della Commissione parlamentare;
che
i ricorrenti chiedono, infine, che la Corte annulli - previa sospensiva - i
richiamati provvedimenti della Commissione parlamentare e dell'Autorità per le
garanzie e che, in linea gradata, sollevi di fronte a sé questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9 della legge n. 28 del
2000, <<nella parte in cui non prevedono le misure legislative minime
atte ad assicurare la presenza e l’efficacia>> della comunicazione
istituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 21, 48 e 75 della
Costituzione.
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e
quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza
della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza,
con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del
citato art. 37, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in
punto di ammissibilità;
che,
sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa Corte ha già
riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori
della richiesta di referendum - dei
quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto
- la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione
costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità
popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e
poteri al realizzarsi della consultazione popolare (ex plurimis, ordinanza n. 131 del 1997);
che,
ancora sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione passiva
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, in quanto, come già affermato da questa Corte, essa è
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della
propaganda concernente il procedimento di referendum
abrogativo (sentenza n. 49 del 1998; ordinanza n. 171 del 1997);
che
il ricorso va invece dichiarato inammissibile nei confronti dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in quanto essa, benché goda di una posizione di
particolare indipendenza all'interno dell'ordinamento, esercita attribuzioni
disciplinate dalla legge ordinaria, prive - al pari di quelle svolte dal
preesistente Garante per la radiodiffusione e l'editoria al quale è succeduta -
di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la
competenza della medesima a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei
poteri dello Stato (cfr. ordinanza n. 226 del 1995), cosicché l'impugnata
deliberazione non può essere presa in considerazione in questa sede;
che,
relativamente al requisito oggettivo, esiste la materia del conflitto, in
quanto i ricorrenti deducono che la deliberazione della Commissione
parlamentare da essi impugnata, nella parte in cui disciplina la
<<comunicazione istituzionale>> con regole e criteri asseritamente
generici ed insufficienti, strutturalmente inidonei alla concretizzazione dei
principi contenuti nella legge n. 28 del 2000, recherebbe vulnus ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75
della Costituzione;
che,
infine, restando impregiudicata la questione in ordine all'ammissibilità della
sospensione dell'atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato (ordinanza n. 171 del 1997), non sussistono i presupposti
per l'accoglimento della domanda cautelare, in quanto non v'è luogo a disporre
una misura sospensiva inerente ad una deliberazione che, in ogni caso, realizza
già, a detta degli stessi ricorrenti, <<una minuziosa e dettagliata
disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione politica>>, soltanto
al dichiarato scopo di determinare nei confronti della Commissione parlamentare
uno <<stimolo a provvedere>> in ordine all'ampliamento degli spazi
della <<comunicazione istituzionale>>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il conflitto di
attribuzione in epigrafe nei confronti della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
dichiara inammissibile il conflitto di
attribuzione sollevato nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in riferimento alla deliberazione da essa emanata, indicata in
epigrafe;
dispone che
la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza
ai ricorrenti e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci
giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 12 maggio 2000.