Ordinanza n. 133/2000

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ORDINANZA N. 133

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo  MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido  NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco  BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1998(n. 2 ordinanze) dal Pretore di Latina, il 29 aprile 1998 dal Pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno, il 1° ottobre, il 17 dicembre, il 1° ottobre (n. 4 ordinanze), il 17 dicembre (n. 6 ordinanze) 1998, il 2 marzo 1999 (n. 3 ordinanze), il 2 febbraio, il 21 e il 28 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze), il 23 e il 4 marzo e il 28 gennaio 1999 dal Pretore di Latina, rispettivamente iscritte ai nn. 448, 449 e 472 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. da 262 a 273, da 572 a 582 e 635 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 20, 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

 Ritenuto che il Pretore di Latina, con ventisei ordinanze di identico contenuto, emesse, tra il 2 aprile 1998 e il 23 marzo 1999, nel corso di altrettanti procedimenti penali per violazione dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto n. 1265 del 1934 e 4 e 5 del d.P.R. n. 425 del 1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia.), nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità, oggi non più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994;

che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 448 del 1998, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 del 1999 innanzi alla Corte, ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la Suprema Corte di cassazione (Sezioni Unite n. 6816 del 1996) ha precisato che l'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994 si è limitato a disciplinare diversamente il procedimento per l'autorizzazione all'abitabilità di un edificio, senza rinunciare alla perseguibilità, sul piano penale, della condotta violatrice dell'obbligo sancito in via generale dal primo comma dell'art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934 nelle parti ancora vigenti;

che identica questione è stata sollevata con ordinanza del medesimo tenore, emessa il 29 aprile 1998 (R.O. n. 472 del 1998) dal Pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che, in epoca successiva alla emissione delle ordinanze di rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;

 che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, spettando ad essi di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fanno riferimento le anzidette ordinanze di rimessione, le questioni sollevate nei giudizi principali siano tuttora rilevanti nei termini in cui sono state proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.