Ordinanza n. 125/2000

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ORDINANZA N. 125

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - nel procedimento penale a carico di P. V., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

 che il rimettente espone di essere stato investito - a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. - dell'appello proposto da un imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura a causa dell'omesso interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., e la conseguente liberazione dell'imputato;

 che la richiesta era stata respinta in base al rilievo che l'arresto dell'imputato, in esecuzione dell'ordinanza che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere, era avvenuto circa un mese dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e, quindi, in una fase in cui non sussisteva alcun obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.;

 che, a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui la misura della custodia cautelare in carcere abbia avuto esecuzione dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento determina, alla luce della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997, la violazione dei parametri costituzionali sopra menzionati.

 Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 32 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;

 che, a seguito di tale sentenza, il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito nella legge 21 aprile 1999, n. 109, ha introdotto alcune modifiche nell'art. 294 cod. proc. pen., stabilendo, in particolare, l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

 che le relative disposizioni transitorie prescrivono, da un lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dall'altro che l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del decreto, è già stato aperto il dibattimento;

 che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.