Ordinanza n. 119/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 119

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal Tribunale di Nola e il 9 giugno 1999 dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 5 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico del 26 ottobre 1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del 1998 e n. 477 del 1999) il Tribunale di Pistoia ha sollevato, nell’ambito di procedimenti diversi, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o. n. 42 del 1999);

che in tutte le ordinanze è denunciata l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la disparità di trattamento derivanti dal confronto tra la norma impugnata e altre fattispecie delittuose, asseritamente di maggiore gravità, individuate dal Tribunale di Pistoia nel delitto di violenza privata (art. 610 del codice penale) e dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione concernente il rifiuto di obbedire all’ordine di scioglimento delle riunioni o assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art. 24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);

che dalle ordinanze emerge che nei procedimenti a quibus gli imputati erano stati tratti a giudizio per aver posto in essere condotte idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata è stato trasformato in illecito amministrativo dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto la sanzione penale nella sola ipotesi di deposito o abbandono di congegni o altri oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato art. 17);

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia e al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.