Ordinanza n. 118/2000

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ORDINANZA N. 118

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal Pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, nei procedimenti penali riuniti a carico di M. C., iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1998 il Pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, cod. proc. pen., contenga l'avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, così come previsto dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento alla nuova contestazione;

che il rimettente premette che l’imputata, già rinviata a giudizio per i reati di furto e di ricettazione, aveva presentato richiesta di giudizio abbreviato e che, nell’udienza all’uopo fissata, tale richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti per la diversità del fatto contestato;

che il pubblico ministero aveva emesso nei confronti dell'imputata nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 19 maggio 1998, modificando il capo d’imputazione;

che in dibattimento l'imputata aveva chiesto di essere ammessa al rito abbreviato, ma la richiesta era stata rigettata ex art. 560 cod. proc. pen. perché fuori termine;

che ad avviso del Pretore la disciplina contenuta negli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

che in primo luogo vi sarebbe violazione dell’art. 3 Cost. per la irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella dettata per i reati di competenza del tribunale, nella quale, prevedendosi un vaglio preliminare del giudice sulla ammissibilità, ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen., della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, l'eventuale reiezione della richiesta per diversità del fatto non preclude all'imputato di riproporla, qualora il pubblico ministero provveda a modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare;

che sarebbero altresì violati il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.) e i principi di uguaglianza e di legalità della pena (artt. 3 e 25 Cost.), poiché all’imputato viene preclusa la possibilità di usufruire della riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 156 del 1994.

Considerato che dall’ordinanza di rimessione emerge che la questione di costituzionalità è stata sollevata, nel corso del giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l’istruzione dibattimentale;

che - ai sensi dell’art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dal d.lgs. 4 maggio 1999, n. 138, dal d.l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1999, n. 234, e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - essendo il giudizio in corso al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, fissata nel successivo art. 247, come sostituito in parte qua dall’art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188), il giudice, qualora l’imputato richieda il giudizio abbreviato, deve procedere in conformità e disporre, a prescindere dal consenso del pubblico ministero, la prosecuzione del giudizio osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.