ORDINANZA
N. 108
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459 e
464 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 29 luglio
1999 dal Tribunale (recte: Pretore)
di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore, il 12 maggio e il 5 giugno
1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Latina e il 14 ottobre 1999 dal Tribunale (recte:
Pretore) di Napoli – sezione distaccata di Afragola, rispettivamente iscritte
ai nn. 636, 642, 643 e 721 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
48, prima serie speciale, dell’anno 1999, e n. 2, prima serie speciale,
dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con
ordinanza del 29 luglio 1999 (R.O. 636/99), emessa in un giudizio susseguente a
opposizione a decreto penale, il Pretore di Napoli – sezione distaccata di
Frattamaggiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto
penale di condanna, se non preceduta dall’invito a comparire per rendere
interrogatorio a norma dell’art. 375 cod. proc. pen., “ovvero” dell’art. 464
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che
dispone il giudizio (a seguito di opposizione dell’imputato al decreto penale
di condanna) se non preceduto dall’invito a comparire per rendere
interrogatorio, davanti al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per
le indagini preliminari;
che il rimettente muove dalla riforma
apportata dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, relativa alle norme processuali
che disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc. pen.) o
la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555 cod. proc. pen.), assumendo
che per effetto di tali modifiche è stato introdotto «l’interrogatorio di
garanzia ex art. 375 cod. proc. pen.
quale presupposto obbligatorio ai fini della procedibilità dell’azione penale»,
con la corrispondente previsione di nullità degli atti sopra detti, in caso di
omissione dell’invito all’indagato a comparire per rendere l’interrogatorio;
che peraltro, poiché il medesimo presupposto non è stato previsto
in relazione al procedimento per decreto penale, si configurerebbe, secondo il
rimettente, una disparità di trattamento tra imputati, in danno di chi sia
sottoposto al procedimento per decreto, disparità tanto più ingiustificata sia
perché l’imputato viene a essere privato di uno strumento di garanzia solo in
conseguenza di una scelta processuale effettuata dal pubblico ministero, sia
alla luce delle caratteristiche del particolare rito, che rappresenterebbe una
«eccezione nell’ordinamento» e che non consentirebbe all’imputato di
difendersi;
che con due ordinanze di identico
contenuto, del 12 maggio 1999 (R.O. 642/99) e del 5 giugno 1999 (R.O. 643/99),
emesse a seguito di opposizione degli imputati a decreti penali di condanna, il
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia
preceduta dall’invito all’indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a
norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;
che il rimettente rileva come nel vigente sistema il profilo
dell’attuazione del principio accusatorio, che informa l’intero codice, in
particolare quanto alla tutela dell’indagato nella fase delle indagini
preliminari, trovi svolgimento in tutti i riti, «ordinario» e speciali, con la
sola eccezione del procedimento per decreto, che, diversamente dagli altri –
variamente imperniati su un rapporto processuale a tre: pubblico ministero,
indagato, giudice -, si configura come processo i cui protagonisti sono solo
due, la parte pubblica e il giudice, l’imputato risultando alla fine colpito da
una condanna senza contraddittorio;
che questo sbilanciamento, osserva ancora, è ulteriormente
ravvisabile ora – dopo la legge 16 luglio 1997, n. 234 – in riferimento sia al
rito direttissimo che a quello ordinario, giacché la legge citata, imponendo al
pubblico ministero di invitare l’indagato a rendere interrogatorio prima
dell’esercizio dell’azione penale, ha valorizzato ulteriormente le esigenze di
parità tra le parti e di contraddittorio, escludendo però il rito per decreto;
che in questo quadro la mancata
previsione dello stesso strumento di garanzia stabilito per gli altri
procedimenti, prima della formulazione da parte del pubblico ministero della
richiesta di emissione di decreto penale, appare al rimettente priva di
giustificazione;
che non varrebbero infatti a spiegare tale omissione legislativa
né il connotato inquisitorio del rito, né l’alta “premialità” che lo
caratterizza, poiché il diritto di difesa, se svolto nella fase delle indagini
preliminari, potrebbe condurre a una richiesta di archiviazione o a una
sentenza di proscioglimento immediato ex
art. 129 cod. proc. pen.; né potrebbe valere l’argomento della “modestia” delle
materie penali generalmente definite con tale rito, poiché al contrario esso
può coinvolgere materie di particolare rilevanza sociale (inquinamento,
edilizia e urbanistica, alimenti e così via), materie - si aggiunge - che potrebbero
anche rendere necessario l’esperimento di un incidente probatorio (art. 392
cod. proc. pen.), che invece viene ingiustificatamente escluso;
che infine non potrebbe addursi quale valido argomento quello del
differimento delle garanzie difensive piene e complete nella fase
dell’opposizione, giacché esso si risolverebbe in una larvata forma di diniego
di giustizia e, a tale proposito, il giudice a quo si sofferma criticamente sulla motivazione dell’ordinanza (n.
432 del 1998) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
infondatezza di analoga questione: il rilievo che in detta decisione è dato
alla caratterizzazione essenziale del rito per decreto, in termini di
speditezza ed economia processuale, non è condiviso dal rimettente, che ritiene
il ragionamento della Corte tautologico e comunque contrario ai principi
costituzionali invocati, poiché - indipendentemente dalla speditezza - la
garanzia difensiva non può mai subire compressioni, e perché proprio l’invito a
comparire e il contraddittorio che ne segue potrebbero produrre effetti di
economia processuale, evitando l’opposizione e il dibattimento;
che con ordinanza del 14 ottobre 1999 (R.O. 721/99) anche il
Pretore di Napoli – sezione distaccata di Afragola, in sede di giudizio susseguente
a opposizione a decreto penale, ha sollevato analoga questione sull’art. 459
cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il rimettente, rilevate le
modifiche recate dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, agli artt. 416 e 555 cod.
proc. pen., che hanno sancito l’obbligo del previo invito a comparire per
rendere interrogatorio quale requisito di validità della citazione a giudizio,
censura la disparità di trattamento che si sarebbe venuta in tal modo a creare
nei confronti di chi sia sottoposto al procedimento per decreto penale, nel
quale non è previsto analogo obbligo: ciò priverebbe l’indagato, nel rito
speciale, della possibilità di dedurre circostanze contrarie all’accusa, in
vista di un esito diverso del procedimento penale, e tale impossibilità sarebbe
tanto più di dubbia costituzionalità, in quanto la scelta del rito in discorso
è nella discrezionalità della parte pubblica;
che in tutti i giudizi così promossi è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando l’analogia tra le
questioni sollevate e altre precedentemente decise dalla Corte (con le
ordinanze nn. 432 del 1998 e 326 del 1999) nel senso della manifesta
infondatezza, ha concluso nel medesimo senso.
Considerato che le quattro ordinanze di rimessione sollevano, in
termini identici o analoghi tra loro, questioni di costituzionalità
sostanzialmente corrispondenti e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica pronuncia;
che, pur
differenziandosi sul piano delle disposizioni di volta in volta denunziate e
delle argomentazioni svolte, le ordinanze di rimessione individuano, tutte, la
possibile lesione del principio di uguaglianza e della garanzia della difesa
nella mancata inclusione del procedimento per decreto tra quelli per i quali è
stabilito, quale requisito di validità del giudizio, l’obbligo di effettuare
l’invito all’indagato a presentarsi per rendere l’interrogatorio, a norma
dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come è stato previsto per il
procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del
1997;
che peraltro,
successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 16
dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni
in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense), che, nell’ambito di una
generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale, anche in
composizione monocratica, ha, in particolare, modificato sia le norme denunciate
sia quelle assunte dai rimettenti quali termini di raffronto ai fini della
prospettazione del dubbio di costituzionalità;
che, per effetto
della nuova disciplina, il previo invito all’indagato a presentarsi per rendere
interrogatorio nell’ambito delle indagini preliminari non costituisce più un
obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in
seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte dell’indagato, cui deve
essere comunicato l’«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art.
415-bis cod. proc. pen., introdotto
dall’art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);
che, in connessione
con la anzidetta diversa configurazione dell’eventuale contraddittorio tra
pubblico ministero e indagato, è stata correlativamente posta una nuova e
diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei
casi di omissione dell’avviso e dell’eventuale invito a presentarsi (v. gli
artt. 416, comma 1, e 552, comma 2 – quest’ultimo “sostitutivo” dell’art. 555
previgente – cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma 3, e 44
della legge n. 479 del 1999);
che, stante il
complessivo mutamento del quadro normativo assunto dai rimettenti a premessa
delle censure di incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi
giudici, a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche intervenute
nella disciplina processuale in esame, le questioni sollevate siano, nei
giudizi principali, tuttora rilevanti nei termini in cui sono state proposte.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli – sezione
distaccata di Frattamaggiore, al Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Latina e al Pretore di Napoli – sezione distaccata di
Afragola.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 aprile 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in cancelleria il 18 aprile 2000.