Ordinanza n. 96/2000

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ORDINANZA N. 96

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di L. M., iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in casi particolari <<anche in presenza di una pena residua da scontare superiore agli anni quattro di reclusione>>, nell’ipotesi in cui il Tribunale di sorveglianza accerti l’andamento positivo del programma terapeutico seguito dal condannato;

 che il rimettente espone in fatto che con ordinanza del 23 dicembre 1997 il condannato era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari a norma degli artt. 47-bis dell'ordinamento penitenziario (successivamente abrogato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165), e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento alla pena residua da scontare determinata con il provvedimento di cumulo del 23 giugno 1997;

 che successivamente, nel corso dell'esecuzione della misura connotata da un andamento positivo anche in relazione al programma riabilitativo seguito, era intervenuto in data 28 settembre 1998 un secondo provvedimento di cumulo, <<includente anche i titoli allora in esecuzione in forma alternativa>>, in base al quale la pena residua complessiva da scontare era stata determinata in otto anni, due mesi e sette giorni di reclusione, con decorrenza dal 16 ottobre 1995 e scadenza al 6 luglio 2003;

 che il magistrato di sorveglianza provvedeva in conseguenza a sospendere ai sensi dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario la misura dell'affidamento in prova in casi particolari, in quanto la pena residua da scontare risultava superiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 per l'ammissione al beneficio;

 che, sulla base di questa situazione di fatto, ad avviso del rimettente l'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si pone in contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in particolare:

 - con l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina censurata determinerebbe conseguenze ingiustificatamente diverse a seconda della circostanza del tutto casuale che più condanne siano concretamente eseguibili in modo continuativo l'una dopo l'altra piuttosto che in momenti diversi, separati da periodi di libertà: ove il condannato si trovi ad espiare nel corso dell'affidamento in prova <<terapeutico>> un'ulteriore condanna che, cumulata alla precedente, superi il limite di pena previsto per tale misura, si imporrebbe infatti la revoca del beneficio a norma dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario, mentre nel caso in cui il condannato si trovi ad espiare la medesima pena successivamente all'esecuzione del primo affidamento in prova sarebbe possibile ammettere nuovamente il condannato alla misura alternativa per la pena residua, sussistendone ovviamente i presupposti;

 - con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la norma censurata determina una interruzione del percorso rieducativo in atto <<per fatti non riconducibili ad una pericolosità sociale sopravvenuta e colpevole, ma ricollegabili, per contro, a situazioni o condotte precedenti il trattamento risocializzante>>, in violazione del principio generale della progressività del trattamento affermato dalla giurisprudenza costituzionale;

- con l'art. 32 Cost., in quanto, attesa la valenza riabilitativa dell'affidamento in prova in casi particolari, la cessazione della misura avrebbe ripercussioni negative sulla salute fisica e psichica del condannato;

- con l'art. 101, secondo comma, Cost. (parametro in ordine al quale l'ordinanza di rimessione difetta peraltro di motivazione);

  che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto dall'ordinanza di rimessione non risulta se nel provvedimento di cumulo siano comprese condanne che, singolarmente considerate, superino il limite stabilito per la concessione del beneficio, concludendo comunque per la sua infondatezza in relazione a tutti i parametri costituzionali indicati dal rimettente.

 Considerato che dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione emerge che la questione di costituzionalità ha una portata più circoscritta rispetto alla formulazione di sintesi espressa nel dispositivo della medesima ordinanza, in quanto in realtà il rimettente lamenta l’impossibilità di prosecuzione della misura dell'affidamento in prova terapeutico quando la pena residua da scontare, come determinata a seguito della sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, risulti superiore a quattro anni di reclusione;

 che, così precisata la portata della questione oggetto del presente giudizio, è opportuno premettere che la disciplina contenuta nell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si riferisce alla sopravvenienza, nel corso dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (tra le quali, sia pure non espressamente menzionata nella norma in esame, la giurisprudenza pacificamente include l'affidamento in prova terapeutico), di "un titolo di esecuzione di altra pena detentiva";

 che, al riguardo, dall'ordinanza di rimessione non è dato desumere quale sia il nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che nella specie avrebbe comportato il superamento del limite di quattro anni di reclusione stabilito per l'ammissione all'affidamento in prova terapeutico, in quanto il rimettente si limita a richiamare i due provvedimenti di cumulo intervenuti l'uno prima del provvedimento di concessione dell’affidamento in prova, l'altro nel corso di esecuzione della misura, precisando soltanto che il secondo cumulo include <<anche i titoli allora in esecuzione in forma alternativa>>;

 che non risulta quindi possibile stabilire se e in che misura il secondo provvedimento di cumulo concerna anche titoli di privazione della libertà nuovi rispetto a quelli già considerati nel primo provvedimento, ovvero riguardi esclusivamente, come parrebbe desumersi dalla stessa ordinanza di rimessione, sentenze di condanna divenute esecutive in epoca anteriore alla concessione dell’affidamento in prova terapeutico, erroneamente non calcolate o in relazione alle quali siano intervenuti provvedimenti di revoca di benefici precedentemente concessi;

 che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000