ORDINANZA N.95
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco GUIZZI Presidente
- Cesare MIRABELLI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 511, 238, e 511-bis del codice di procedura penale, promossi
con ordinanze emesse il 2 marzo 1999 dalla Corte di assise di Cosenza, il 10
marzo 1999 dal Pretore di Roma e il 15 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale
di Palmi, rispettivamente iscritte ai nn. 290, 299, 378, 457 e 458 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 21, 22, 27 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 2 marzo 1999 (r.o. n. 290 del
1999) la Corte di assise di Cosenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il giudice, a fronte di un’istanza di parte con la
quale si chiede la rinnovazione dell’esame dei testi assunti nello stesso
procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, <<non possa
valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l’assoluta necessità del
mezzo istruttorio richiesto>>;
che, secondo la Corte di assise rimettente,
la norma impugnata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento
rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina riservata
nell’art. 238 cod. proc. pen. alla acquisizione di verbali delle prove assunte
in altro procedimento) e violerebbe il principio della indefettibilità della
giurisdizione, della non dispersione del materiale probatorio acquisito, nonché
del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in
quanto <<lasciare all’iniziativa arbitraria ed incontrollabile di una
parte il diritto di decidere circa la ripetibilità di una prova già assunta
significa espropriare il giudice di ogni potere in materia di acquisizione ed
ammissione della prova>>, in contrasto <<con le regole del giusto
processo e della indefettibile ricerca della verità>>;
che inoltre, a parere del rimettente, il
principio di oralità <<deve cedere di fronte all’imprescindibile
necessità di economia processuale>>, non essendo un dato
<<ottusamente irrinunciabile>>, ma destinato a combinarsi
<<con opportuni meccanismi di preservazione degli atti>>;
che con ordinanza emessa in data 10 marzo
1999 (r.o. n. 299 del 1999) il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 102 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in
cui subordina l’utilizzabilità dei verbali di prova, assunti nello stesso
procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, alla necessaria ripetizione
dell’esame dei testi quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da
una delle parti>>;
che il Pretore rimettente ritiene violato
l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina
contenuta nell’art. 238 cod. proc. pen.), nonché gli artt. 27 e 102 Cost.
<<per la sottrazione all’organo giudicante del potere di valutare
l’ammissibilità degli atti istruttori richiesti dalle parti ... con la
conseguente compromissione di uno degli strumenti attraverso cui si esplica lo
stesso potere giurisdizionale nella conduzione del processo penale al suo
obiettivo dell’accertamento della verità storica>>;
che con tre ordinanze di identico contenuto,
emesse in data 15 febbraio 1999 (r.o. nn. 378, 457 e 458 del 1999), il
Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 511-bis
cod. proc. pen. <<nella
parte in cui consentono l’acquisizione e la lettura delle prove di altri
procedimenti e non anche delle prove assunte nello stesso procedimento da un
collegio diversamente composto>>, nonché dell’art. 511 dello stesso
codice <<nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da
un collegio diversamente composto>>;
che il Tribunale rimettente ritiene violato
l’art. 3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata agli
atti assunti da un collegio diversamente composto sia rispetto a quella prevista
per i verbali di prove assunte in altri procedimenti ed acquisite al processo ex
art. 238 cod. proc. pen., sia rispetto alla disciplina degli atti che, sia pure
non assunti dallo stesso collegio, <<risultano acquisibili, senza
incorrere in nullità>> ex artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen.,
nonché per la irrazionale <<dispersione>> che in tal modo si
determina <<di atti legittimamente acquisiti nel pieno contraddittorio
delle parti e nella naturale sede di formazione della prova>>;
che a parere del rimettente sarebbe, infine,
violato il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la preclusione potrebbe
riguardare anche prove favorevoli all’imputato, che verrebbe così ad essere
discriminato <<rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro
processo>>; in tal modo il diritto di difesa verrebbe ad essere
irragionevolmente condizionato da un evento (variazione del collegio) al quale
l’imputato rimane del tutto estraneo;
che tutte le questioni sono state sollevate
nel corso di procedimenti nei quali l’istruttoria dibattimentale (o parte di
essa) si era svolta davanti ad un collegio diversamente composto o ad un
giudice persona-fisica diversa;
che in alcuni procedimenti la difesa aveva
chiesto una nuova audizione dei testi già esaminati, opponendosi alla richiesta
di utilizzazione dei verbali di prova formulata dal pubblico ministero (r.o.
nn. 290 e 299 del 1999), mentre in altri era stata manifestata dalle parti la
concorde volontà di utilizzazione dei medesimi (r.o. nn. 378, 457 e 458 del
1999);
che in tutti i giudizi è intervenuto con atti
distinti il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate.
Considerato che i giudici rimettenti censurano la
disciplina contenuta nell’art. 511 cod. proc. pen. (il Tribunale di Palmi
censura anche gli artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen.) in riferimento
alla particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un collegio
diversamente composto o da un giudice persona-fisica diversa, assumendone il
contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 101, primo comma, 102, 111 e 112 della
Costituzione;
che i giudizi, attesa l’analogia delle
questioni, vanno riuniti;
che le questioni sollevate dai rimettenti
coinvolgono a vario titolo il principio del contraddittorio nella formazione
della prova, la cui disciplina, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
stata oggetto delle modifiche introdotte nell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art.
111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute
nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione
dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia
di giusto processo), convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35;
che pertanto occorre restituire gli atti ai
giudici rimettenti per un nuovo esame delle questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Cosenza, al
Pretore di Roma e al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Francesco
GUIZZI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in cancelleria il 7 aprile 2000.