Ordinanza n. 92/2000

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ORDINANZA N. 92

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 31 dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il 20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze) dal Giudice di pace di Otranto, il 20 gennaio 1999 dal Giudice di pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal Giudice di pace di Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196, 231 e 432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avv.to Giovanni Compagno per il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Otranto, con undici ordinanze emesse rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999 ed il 18 maggio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione;

che, premesso di aver già affermato la propria competenza con sentenza non definitiva, il giudice rimettente sostiene che i contributi di bonifica, pur essendo strutturati giuridicamente come un'imposta, non avrebbero natura tributaria, in quanto, pur costituendo una forma di concorso al finanziamento di un'attività svolta dai consorzi nell'interesse della collettività, hanno come presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il fondo onerato;

che invece, secondo il giudice a quo, la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame e facendola così rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano le entrate tributarie, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica ed altri soggetti che facciano valere in giudizio pretese di identico valore;

che, inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione della garanzia del giudice naturale e lo "sviamento" della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto sarebbe precluso ai consorziati, indipendentemente dal valore della controversia, l'esercizio della facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni tecnico–giuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi inoltre un aggravio di lavoro per i tribunali, nonché una disparità di trattamento impositivo, in quanto l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli che traggono beneficio dall'attività del consorzio;

che in alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione, volta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei contributi di bonifica, sostenendo nel merito che, al pari delle imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la ripartizione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né sulla garanzia del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità delle forme prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerità dei giudizi non trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;

che si è inoltre costituito il Consorzio convenuto nei giudizi principali, il quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che i contributi di bonifica costituiscono un tributo speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di mercato, e che la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a riguardare un numero indefinito di controversie, trova giustificazione nell'opportunità di evitare che controversie attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;

che il Giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999, ha sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di quelli pendenti dinanzi al Giudice di pace di Otranto, la stessa questione di legittimità costituzionale, precisando anch'egli, peraltro, di aver già affermato la propria competenza con sentenza non definitiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo difese analoghe a quelle proposte nei giudizi promossi dal Giudice di pace di Otranto.

Considerato che i Giudici di pace di Otranto e Maglie dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse;

che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei principi costituzionali invocati rende opportuna la riunione dei giudizi;

che le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte ad oggetto la ripartizione della competenza in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica;

che, peraltro, nelle ordinanze di rinvio i giudici a quibus precisano di aver già affrontato, nei medesimi giudizi, la questione relativa alla competenza e di aver affermato, con sentenza non definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con la conseguente esclusione della speciale competenza del tribunale, prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in materia di imposte e tasse, e l'applicazione del criterio generale previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria competenza per valore;

che l'intervenuta definizione della questione di competenza con provvedimenti non suscettibili di revoca nei giudizi principali, si risolve, in parte qua, nell'esaurimento del potere decisorio da parte di giudici rimettenti, in ordine alle norme applicabili all'oggetto delle controversie sottoposte al loro esame, rendendo quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dagli stessi sollevate (cfr. ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Maglie con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.