ORDINANZA N. 92
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura
civile promossi con ordinanze emesse il 31 dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il
20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze) dal Giudice di pace di Otranto, il 20 gennaio
1999 dal Giudice di pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal
Giudice di pace di Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196,
231 e 432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione del Consorzio
di bonifica Ugento e Li Foggi, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000
il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avv.to Giovanni Compagno per il
Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Otranto, con
undici ordinanze emesse rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999
ed il 18 maggio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento
dell'illegittimità della pretesa di pagamento di somme richieste a titolo di
contributo di bonifica e la domanda di ripetizione di importi corrisposti al
medesimo titolo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero
esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia
di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza
del tribunale in materia di imposte e tasse, in riferimento agli artt. 3, 24,
25, 53, 97 e 113 della Costituzione;
che,
premesso di aver già affermato la propria competenza con sentenza non definitiva,
il giudice rimettente sostiene che i contributi di bonifica, pur essendo strutturati
giuridicamente come un'imposta, non avrebbero natura tributaria, in quanto, pur
costituendo una forma di concorso al finanziamento di un'attività svolta dai
consorzi nell'interesse della collettività, hanno come presupposto il
collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente impositore per l'esecuzione e la
manutenzione delle opere di bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne
deriva per il fondo onerato;
che
invece, secondo il giudice a quo, la
sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame e
facendola così rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte e
tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano le entrate
tributarie, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di fondi
inclusi nei comprensori di bonifica ed altri soggetti che facciano valere in
giudizio pretese di identico valore;
che,
inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione della garanzia del giudice naturale
e lo "sviamento" della tutela giurisdizionale nei confronti della
pubblica amministrazione, in quanto sarebbe precluso ai consorziati,
indipendentemente dal valore della controversia, l'esercizio della facoltà di
stare in giudizio personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi
rappresentare da qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni
tecnico–giuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi dell'esenzione da
imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374),
determinandosi inoltre un aggravio di lavoro per i tribunali, nonché una
disparità di trattamento impositivo, in quanto l'obbligo di contribuzione non
riguarderebbe tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti
quelli che traggono beneficio dall'attività del consorzio;
che
in alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della
questione, volta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla
natura dei contributi di bonifica, sostenendo nel merito che, al pari delle
imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la
ripartizione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né sulla garanzia
del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità delle forme prescritte per
il procedimento dinanzi al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti,
e la celerità dei giudizi non trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;
che
si è inoltre costituito il Consorzio convenuto nei giudizi principali, il quale
ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale, sostenendo che i contributi di bonifica costituiscono un
tributo speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione
pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di mercato, e
che la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a riguardare un numero
indefinito di controversie, trova giustificazione nell'opportunità di evitare
che controversie attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano
affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;
che
il Giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999, ha
sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di quelli pendenti dinanzi al
Giudice di pace di Otranto, la stessa questione di legittimità costituzionale,
precisando anch'egli, peraltro, di aver già affermato la propria competenza con
sentenza non definitiva;
che
nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, svolgendo difese analoghe a quelle proposte nei giudizi promossi dal
Giudice di pace di Otranto.
Considerato che i Giudici di pace di Otranto e
Maglie dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ.,
nella parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine alle
controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9 cod. proc.
civ., nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del
tribunale in materia di imposte e tasse;
che
l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei principi costituzionali
invocati rende opportuna la riunione dei giudizi;
che
le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte ad oggetto la ripartizione
della competenza in ordine alle controversie in materia di contributi di
bonifica;
che,
peraltro, nelle ordinanze di rinvio i giudici a quibus precisano di aver già affrontato, nei medesimi giudizi, la
questione relativa alla competenza e di aver affermato, con sentenza non
definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con la
conseguente esclusione della speciale competenza del tribunale, prevista dall'art.
9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in materia di imposte e tasse, e
l'applicazione del criterio generale previsto dall'art. 7, primo comma, cod.
proc. civ., in virtù del quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria
competenza per valore;
che
l'intervenuta definizione della questione di competenza con provvedimenti non
suscettibili di revoca nei giudizi principali, si risolve, in parte qua, nell'esaurimento del potere decisorio da parte di
giudici rimettenti, in ordine alle norme applicabili all'oggetto delle
controversie sottoposte al loro esame, rendendo quindi manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale
dagli stessi sollevate (cfr. ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del
1999).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di
procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113
della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Maglie con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 31 marzo 2000.