ORDINANZA
N. 90
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI
"
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
391 (Norme sull’amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa
il 5 marzo 1992 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra
Pilia Mario e Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che
nel corso di un giudizio promosso contro una società in amministrazione
straordinaria per la individuazione del bene oggetto di una compravendita
stipulata dalla società e per la condanna di quest'ultima alla consegna del
bene stesso, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992,
pervenuta a questa Corte il 2 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
391 (Norme sull’amministrazione straordinaria);
che,
ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata, disponendo che sono
estinti di ufficio i giudizi pendenti innanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese
sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l’onere di
promuovere ex novo tali giudizi
dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in
relazione non già a fattispecie astrattamente prederminate, ma a controversie
concrete già insorte. Con conseguente violazione del principio garantito
dall’art. 25, primo comma, della Costituzione secondo cui nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
che
la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento
della competenza giurisdizionale dal giudice ordinario al giudice
amministrativo condurrebbe a qualificare quest’ultimo come un giudice
straordinario, tale dovendo ritenersi «il giudice non precostituito ma formato
in correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti». Sicché,
secondo quanto ritenuto dal giudice a
quo, dovrebbe considerarsi violato nella specie anche il principio
costituzionale garantito dall’art. 102, secondo comma, Cost., che vieta la
istituzione di giudici straordinari;
che,
ad avviso del rimettente, la
rilevanza della questione discenderebbe dalla circostanza che la norma, della
cui legittimità costituzionale dubita, imporrebbe la declaratoria di estinzione
d’ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo
dell’Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la declaratoria di
manifesta infondatezza della questione, rilevando che l’art. 1, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 391, non è - secondo la costante giurisprudenza della
Corte di cassazione - attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione
esclusiva relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di
proprietà delle imprese in amministrazione straordinaria, ma puramente
confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo - già desumibile
dai principi, sia pure in base ad un percorso esegetico non del tutto agevole -
rispetto a determinate controversie aventi ad oggetto situazioni di interesse
legittimo.
Considerato
che
il rimettente muove dall’assunto che l’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n.
391, al comma 1 attribuisca al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva
in tema di controversie aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà
delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e che,
conseguentemente, al comma 2 - fatto specificamente oggetto di censura -
disponga l’estinzione di tutti i giudizi pendenti dinanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria, anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo;
che tale premessa interpretativa
contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale l’art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si
uniforma ai generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicché
la previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria non può intendersi riferita alle
controversie nelle quali - come nel giudizio a quo - si verta in tema di diritti soggettivi;
che alla stregua di tale
interpretazione restano superati i dubbi di costituzionalità prospettati
nell’ordinanza di rimessione;
che la difforme interpretazione da cui
muove il rimettente è puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione;
che, pertanto, avuto riguardo all’erroneità del presupposto
interpretativo, la questione va dichiarata manifestamente infondata in
relazione a tutti i profili sollevati.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull’amministrazione
straordinaria), sollevata dal Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt.
25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo
2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 31 marzo 2000.