SENTENZA N. 89
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Francesco GUIZZI Presidente
- Cesare MIRABELLI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 della legge della
Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e
rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll., in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della
legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio
sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1998 dal
Pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, nel procedimento civile
vertente tra V. M. e l'Azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico,
iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
29, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'Azienda
sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio
2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avvocato Alfonso D'Alessandro per
l'Azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico.
Ritenuto
in fatto
1.
— Il Pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, in funzione di giudice
del lavoro, con ordinanza del 3 giugno 1998 ha sollevato, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n.
50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle
uu.ss.ll., in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e
dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n.
27 (Riordino del servizio sanitario regionale), nella parte in cui individuano
nelle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502
del 1992 i soggetti passivi delle obbligazioni sorte a carico delle soppresse
unità sanitarie locali.
1.1.
— Il giudizio principale, promosso da un medico convenzionato nei confronti di
un'azienda sanitaria locale, ha per oggetto il pagamento di somme dovute a
titolo di compenso per l'attività professionale prestata tra il mese di gennaio
1991 ed il mese di dicembre 1995.
1.2.
— Premesso che la convenuta ha eccepito di non essere tenuta al pagamento dei compensi
relativi all'attività prestata fino al 31 dicembre 1994, il giudice rimettente
sostiene che le norme impugnate contrastano con il principio fondamentale della
legislazione statale stabilito dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, il quale, secondo l'interpretazione ormai consolidata
della Corte di cassazione, prevede una sorta di successione ex lege delle regioni nei debiti e nei
crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.
La
violazione di detto principio non è esclusa, ad avviso del Pretore, neppure
dall'art. 59 della legge reg. 27 marzo 1995, n. 34, con cui la Regione
Basilicata ha provveduto ad istituire le gestioni a stralcio previste dall'art.
6, comma 1, cit. ai fini della liquidazione dei debiti pregressi: tale
disposizione, infatti, avendo efficacia meramente gestionale e contabile, non
può modificare la portata delle norme impugnate.
2.
— Nel giudizio dinanzi alla Corte, non ha spiegato intervento il Presidente
della Regione Basilicata.
3.
— Si è invece costituita l'Azienda sanitaria locale convenuta nel giudizio
principale, la quale ha insistito per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
Sostiene
infatti che l'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge n. 724 del 1994 è
legato alla riforma del sistema sanitario attuata con il decreto legislativo n.
502 del 1992 da un rapporto di coessenzialità e di reciproca integrazione che
consente di ravvisarvi un principio fondamentale della legislazione statale ed
una norma fondamentale di riforma economico-sociale, ispirata ad obiettivi di
efficienza dei servizi e di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica, o quanto meno una norma di dettaglio vincolante per il legislatore
regionale.
L'obbligo
di uniformarsi al principio in questione, d'altronde, sarebbe espressamente
ribadito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il
quale impone alle regioni di esercitare le proprie funzioni legislative in
materia sanitaria «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali»,
e dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto, il quale demanda alle regioni,
«nell'ambito della propria competenza», la fissazione dei criteri per la
definizione dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse unità sanitarie
locali.
Considerato in diritto
1. ¾ La
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe,
riguarda l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 dicembre
1994, n. 50 e l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Basilicata 10
giugno 1996, n. 27, nella parte in cui individuano nelle aziende sanitarie
locali, istituite a norma del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i soggetti
passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie
locali. Tali disposizioni, che stabiliscono che le aziende sanitarie locali
subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici
attivi e passivi già posti in essere dalle unità sanitarie locali preesistenti,
sarebbero poste in violazione dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. Questa norma, secondo l'ordinanza di rimessione, costituirebbe
"principio fondamentale della legislazione nazionale in materia
sanitaria", per il quale appunto "in nessun caso" le regioni
possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende
i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali,
dovendo a tal fine le regioni stesse predisporre apposite "gestioni a
stralcio", individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
Dal prospettato contrasto normativo,
secondo il giudice a quo,
conseguirebbe la illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per
violazione dell'art. 117 della Costituzione.
2. ¾ La
questione non è fondata.
Il quesito proposto, che investe il
rapporto tra norme statali di principio e legislazione regionale, non può
prescindere da un adeguato chiarimento della complessa vicenda legislativa che
ha riguardato, sia sul versante statale, sia sul versante regionale, il
processo di ristrutturazione del servizio sanitario nazionale avviato con il
decreto legislativo n. 502 del 1992. L'art. 3 del predetto decreto, come
modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha
disposto che l'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica (comma 1), ha demandato alle regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, la regolamentazione delle modalità organizzative e di
funzionamento delle unità sanitarie locali (comma 5) e, in particolare, la
disciplina del finanziamento (lett. d)
e l'individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi
facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie
locali (lett. c).
Il legislatore statale è nuovamente
intervenuto a disciplinare gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per
l'acquisto di beni e servizi, stabilendo in particolare, nel citato art. 6, comma
1, della legge n. 724 del 1994 che "in nessun caso è consentito alle
regioni di far gravare sulle aziende, di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né
indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle
unità sanitarie locali" e prevedendo, a tal fine, che le regioni
disponessero apposite "gestioni a stralcio", con conseguente
individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime. Successivamente l'art.
2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che per
l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire ai
direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni
di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese
nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le "gestioni a
stralcio" erano trasformate in "gestioni liquidatorie", le cui
risultanze, relative all'accertamento della predetta situazione debitoria,
dovevano essere presentate, entro tre mesi, "ai competenti organi
regionali".
3. ¾ In
connessione con l'evoluzione del quadro legislativo statale, la Regione
Basilicata dapprima ha statuito, in attuazione del d.lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni, con il censurato art. 4, comma 1, della legge n. 50
del 1994, il subentro delle neoistituite aziende sanitarie locali alle
soppresse unità sanitarie locali nei procedimenti amministrativi in corso e nei
rapporti giuridici attivi e passivi. Poi, proprio in attuazione del comma 1
dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, l'art. 59 della legge regionale n. 34
del 27 marzo 1995, ha prescritto che le risultanze contabili derivanti dagli
esercizi 1994 e precedenti formino oggetto di "un'apposita gestione a
stralcio che è affidata ai Servizi di Ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria
Unità Sanitaria Locale" e, in particolare, ha disposto, al comma 2, che
"la separata rilevazione nei capitoli del bilancio finanziario che saranno
appositamente individuati dovrà garantire la non interferenza
economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della
nuova Azienda Sanitaria USL".
Infine, la Regione Basilicata con la
legge 10 giugno 1996, n. 27, di riordino del servizio sanitario regionale, dopo
avere statuito, all'art. 6, comma 10, che la disciplina della contabilità,
della utilizzazione e gestione del patrimonio delle nuove aziende sanitarie
resta quella dettata dalla citata legge n. 34 del 1995, nel censurato art. 49,
comma 1, in ordine alla successione delle aziende del servizio sanitario
regionale nei rapporti giuridici delle preesistenti unità sanitarie locali ha
riprodotto sostanzialmente il disposto dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 50 del 1994.
4. ¾
Nell'ambito di questo sistema legislativo va dunque individuato il rapporto
esistente tra il citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e la
legislazione regionale in materia. Questa Corte ha già affermato che la
disposizione predetta rappresenta un "intervento eccezionale e temporaneo,
in un quadro finanziario di emergenza", che va "inserito in un'azione
complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico"
(sentenza n. 416 del 1995), mediante misure che, con specifico riferimento alla
spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e
ordinario (sentenze nn. 222 del 1994 e 357 del 1993).
Si tratta quindi di una disposizione,
che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare, per la
finalità perseguita, in "rapporto di coessenzialità e di necessaria
integrazione" con le norme-principio che connotano il settore
dell'organizzazione sanitaria locale (sentenza n. 355 del 1993), così da vincolare
l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i
"debiti" ed i "crediti" delle soppresse unità sanitarie
locali. Disciplina che, secondo la consolidata interpretazione della Corte di
cassazione, sia pure diretta alla risoluzione di questioni di legittimazione
processuale, è assimilabile ad una fattispecie di successione ex lege della regione nei rapporti
obbligatori facenti capo alle pregresse gestioni delle preesistenti unità
sanitarie locali.
Con questa disciplina di fonte statale
non appaiono in contrasto le disposizioni denunciate, in coerenza con il
sistema delineato dalla legislazione della Regione Basilicata. Infatti è vero,
da un lato, che i censurati artt. 4 della legge n. 50 del 1994 e 49 della legge
n. 27 del 1996 hanno stabilito che le nuove aziende sanitarie subentrano nei
procedimenti amministrativi e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle
preesistenti unità sanitarie locali. Ma è altrettanto vero, dall'altro lato,
che l'art. 59 della legge n. 34 del 1995 -il cui disposto trova conferma
nell'art. 6, comma 10, della citata legge n.27- ha previsto, proprio in
attuazione dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, un regime speciale per
tutti i rapporti di debito e di credito risultanti alla fine del 1994 e facenti
capo alle soppresse unità sanitarie locali; regime che si concretizza non solo
nella istituzione di una cosiddetta "gestione a stralcio" o
liquidatoria, ma soprattutto nella separata rilevazione dei predetti rapporti
nei capitoli di bilancio, la quale doveva appunto "garantire la non
interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione
corrente della nuova Azienda Sanitaria USL". Si realizzava così un modello
di "gestione separata" di determinati rapporti all'interno di un patrimonio
che pure sicuramente fa capo ad uno stesso soggetto, ossia la neoistituita
azienda sanitaria.
Ma, nella vicenda in esame, occorre
tenere presente un ulteriore passaggio e cioè che le risultanze di queste
"gestioni a stralcio", poi trasformate in "gestioni
liquidatorie", dovevano essere, ai sensi del citato art. 2, comma 14,
della legge n. 549 del 1995, sollecitamente presentate, una volta accertata la
situazione debitoria, dai commissari liquidatori ai "competenti organi
regionali", come anche disposto, nel caso di specie, dalla delibera della
Giunta regionale n. 1339 del 1° aprile 1996. In capo alle regioni veniva così,
in definitiva, ad essere trasferita la indicata situazione debitoria delle
unità sanitarie locali, tanto più se si tiene conto dei decreti-legge 30 giugno
1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre
1995, n. 553, i quali stabilivano, tra l'altro, che "la contabilità
economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità
sanitarie locali... relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite
direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative
obbligazioni". Vero è che tali decreti non sono stati convertiti in legge,
ma è altrettanto vero che la clausola di sanatoria contenuta nella legge 17
gennaio 1997, n. 4 ha provveduto a "cristallizzare" gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti proprio sulla base di questi decreti
(cfr. sentenza n. 430 del 1997), sicché ne risulta, nel caso di specie, l'assunzione
delle relative obbligazioni in capo alle regioni, sia pure nei limiti del
periodo di tempo riguardato dalla clausola di sanatoria. D'altra parte, proprio
per agevolare gli interventi regionali relativi alle gestioni stralcio e
liquidatorie, al relativo finanziamento aveva provveduto una serie di
decreti-legge, tra cui, in particolare, quello del 1° dicembre 1995, n. 509,
convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, e quello del 13 dicembre 1996,
n. 630, convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21.
Così ricostruito il quadro legislativo,
si può ritenere che le disposizioni regionali censurate abbiano introdotto,
rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità
sanitarie locali, meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità
separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro
posizione giuridica, ossia le neoistituite aziende unità sanitarie locali, di
evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i
creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle
stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unità
sanitarie locali.
Non sussiste pertanto, sotto questo
profilo, alcuna violazione, da parte delle norme censurate, del citato art. 6,
comma 1, della legge n. 724 del 1994, né, di conseguenza, dell'art. 117 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della
legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e
rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll. in attuazione del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal d.lgs. 7
dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della stessa
Regione 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale),
sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di
Matera, sezione distaccata di Pisticci, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 31 marzo 2000.