ORDINANZA N.86
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e
13 della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in
applicazione dell’accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il
personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici
da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni);
dell’art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27
(Norme per l’accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento di incarichi regionali); dell’art. 32 della legge della Regione
Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della
Regione Emilia-Romagna) e dell’art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna
23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), promossi con 2
ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia- Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri e da
Bedeschi Paola ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e
788 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi da
dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di ottenere, a
far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale o, in
subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di un’anzianità pari al
cento per cento di quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non
di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche
amministrazioni, pur se diverse da quella di provenienza" - il Tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico
contenuto, emesse entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte
costituzionale il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo
1984, n. 11; dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre
1985, n. 27; dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973,
n. 26; nonché dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979,
n. 12;
che, secondo il
giudice a quo, correttamente
l’Amministrazione convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti
immessi giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo
compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l’art. 98 della legge
regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dal denunciato
art. 32 della legge regionale n. 26 1973, ed ha conseguentemente riconosciuto
agli interessati, ai fini della determinazione del trattamento retributivo,
un’anzianità pari al cinquanta per cento di quella risultante dal servizio
effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza con mansioni
corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica
regionale nella quale sono stati immessi;
che, tuttavia,
sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13 della legge regionale n. 11 del
1984 e l’art. 29 della legge regionale n. 27 del 1985 sono da considerare
costituzionalmente illegittimi, "nella parte in cui limitano al solo
personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982
e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell’intera anzianità
di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli
stessi del trattamento economico già acquisito, escludendo dal loro àmbito di
applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982
ed il 31 dicembre 1985", siccome in contrasto: a) con l’art. 3 Cost.,
poiché la disparità di trattamento connessa alla diversa data di assunzione dei
dipendenti regionali appare ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi
pregressi omogenei prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con accesso per
pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con gli artt. 36 e 97
Cost., considerato che nei confronti di detto personale, in ragione del limitato
riconoscimento de quo, non appare
nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso
l’amministrazione di provenienza;
che parimenti
sospetto di illegittimità costituzionale sarebbe l’art. 32 della legge
regionale n. 26 del 1973, per violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di
norma che non garantisce nemmeno la conservazione del così detto "maturato
economico" e quindi infrange il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai
pubblici dipendenti, sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che
il rimettente definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;
che tale vulnus, a maggior ragione si
verificherebbe nel caso specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente
incarico, ex art. 61 dello Statuto
regionale, prestato alle dipendenze della medesima regione Emilia-Romagna, e
relativamente ai quali il rimettente coinvolge nel sospetto di
incostituzionalità, per le stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale
n. 12 del 1979, che estende l'applicabilità del predetto art. 32 della legge
regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.
Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l’art. 31 della
legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, ha abrogato l’art. 47 della legge
regionale 23 aprile 1979, n. 12, e l’art. 53 della legge regionale 4 agosto
1994, n. 31, ha abrogato (fatta eccezione per quanto disposto nei successivi
commi 3 e 4) le leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del
1984;
che il rimettente -
tralasciando di formulare qualsiasi valutazione in merito all’influenza che
potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali queste ultime
disposizioni, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto
di scrutinio - non ha assolto all’obbligo di dare congrua ed esauriente
motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia,
della rilevanza delle prospettate questioni;
che tale carente
ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro interpretativo da parte di
questa Corte, rende le questioni stesse manifestamente inammissibili (v.
ordinanza n. 289 del 1999);
che ulteriore
ragione di manifesta inammissibilità è ravvisabile nell’insufficiente
descrizione della specifica natura giuridica delle attività effettivamente
svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico
regionale a sèguito di pubblico concorso: attività che il rimettente descrive
come servizi resi "anche non di ruolo e per periodi anche non
continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse da quelle
di provenienza";
che infatti tale
assai generica motivazione, oltre a rendere ancora più incongrua la motivazione
sulla rilevanza delle sollevate questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999),
neppure consente di operare il domandato scrutinio di costituzionalità della
denunciata normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale
Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell’accordo
relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a
statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per
il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973,
26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29
della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per
l’accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di
incarichi regionali), dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna 20
luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione
Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile
1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), sollevate - in riferimento
agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.