ORDINANZA N. 85
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell’art.
36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale regionale" e
conseguenti adempimenti), promosso con ordinanza emessa l’8 maggio 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, sul ricorso proposto da Tosto Nicolò contro la Regione Lombardia,
iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
38, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Tosto Nicolò e della Regione
Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
udito l’avv.to Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso da un concorrente
per l’annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di attribuzione
d’un nuovo punteggio nel concorso per titoli a n. 152 posti di seconda
qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta della Regione Lombardia,
espletato nel 1985 ai sensi dell’art. 36 della legge di quella Regione 29
novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale regionale), come interpretato dalla legge della stessa Regione 27
marzo 1985, n. 22 (Interpretazione autentica dell’art. 36 della legge regionale
29 novembre 1984, n. 60) - il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza emessa l’8 maggio 1998,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge
della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell’art. 36 della
legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale regionale" e conseguenti adempimenti),
nella parte in cui escludono dai titoli valutabili per il concorso suddetto lo
svolgimento presso la Regione, "nel periodo dal 15 dicembre 1973 al 31
luglio 1979", di funzioni analoghe a quelle svolte nello stesso periodo
presso altri enti pubblici e costituenti, invece, titolo concorsuale
valutabile;
che, infatti, ad
avviso del giudice a quo, il
combinato disposto delle denunciate norme e dell’art. 36 della legge regionale
n. 60 del 1984, come interpretato dall’art. 1, terzo comma, lettera c) della
legge regionale n. 22 del 1985, mentre esclude la valutazione, quale titolo per
il concorso, delle funzioni a livello direttivo svolte presso uffici regionali
o centri regionali di formazione professionale anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 (con la quale -
sempre secondo lo stesso giudice - vennero introdotti criteri non meramente discrezionali
per il conferimento di tali funzioni), ammette invece la valutazione, agli
stessi fini, di analoghe funzioni direttive svolte presso enti pubblici diversi
dalla regione anche anteriormente a tale data (in particolare a partire dal 15
dicembre 1973), senza che rilevino l’assetto organizzativo degli enti o le
modalità del conferimento delle funzioni;
che, pertanto, il
rimettente lamenta la violazione, da parte delle denunciate norme:
a) dell’art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra concorrenti che abbiano svolto, "prima della data di
entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979", analoghe funzioni
direttive presso la Regione e presso altri enti pubblici;
b) dell’art. 97 della Costituzione, per l’incongrua ed
arbitraria discriminazione nei confronti di coloro che abbiano maturato la
propria professionalità esercitando, nel periodo predetto, funzioni direttive
nell’àmbito della struttura della Regione Lombardia;
che, quanto alla
rilevanza della questione, il rimettente osserva come l’eventuale declaratoria
di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe un esito della lite
pienamente favorevole alla parte privata, consentendo il riconoscimento del suo
diritto a vedersi valutate nel concorso le funzioni direttive svolte presso la
regione anche nel periodo "dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979";
che, con memoria
depositata il 1° giugno 1999, si è costituita la parte privata del giudizio a quo, chiedendo che la sollevata
questione venga dichiarata fondata;
che, con memoria
depositata il 12 ottobre 1998, si è costituita in giudizio anche la Regione
Lombardia, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della
sollevata questione, se intesa ad ottenere una pronuncia vòlta ad estendere la
valutazione, nella procedura concorsuale di cui alla legge regionale n. 2 del
1995, delle funzioni direttive prestate nella regione dal 15 dicembre 1973 alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979; nonché per la
declaratoria di manifesta irrilevanza o comunque di infondatezza della stessa
questione, se intesa ad ottenere la caducazione della legge regionale n. 2 del
1995, nella parte in cui prevede la valutazione delle funzioni direttive
prestate presso enti pubblici diversi dalla regione nel medesimo periodo;
che la Regione
sottolinea la ragionevolezza dell’esclusione della valutazione concorsuale di
funzioni svolte nella regione a livello direttivo anteriormente all’entrata in
vigore della legge regionale n. 42 del 1979, quando cioè, come ammesso nella
stessa ordinanza di rimessione, l’ordinamento regionale, in base alla legge
regionale 25 novembre 1973, n. 48, non prevedeva ancora né formali strutture
direttive né la formalizzazione degli incarichi e quando, in base all’art. 15
della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, anche gli incarichi di direzione
dei centri di formazione professionale erano attribuiti con discrezionalità
assoluta, in assenza di criteri selettivi legislativamente predeterminati;
che, secondo la
deducente, anche le funzioni a livello direttivo svolte presso altri enti
pubblici sono valutabili solo se conferite con procedure di incarico basate su
requisiti oggettivi, come definitivamente ribadito, con norma di
interpretazione autentica non presa in considerazione dal Collegio rimettente,
dall’art. 4, comma 14, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1; per cui
sarebbe da escludere la denunciata disparità di trattamento;
che - osserva ancora
la Regione - la sollevata questione di legittimità costituzionale, ove diretta
a censurare l’attribuzione di punteggio per lo svolgimento di funzioni
direttive presso enti pubblici non regionali conferite senza formalità e senza
criteri predeterminati, sarebbe manifestamente irrilevante, perché del tutto
estranea alla pretesa sostanziale avanzata dal ricorrente nel giudizio a quo.
Considerato che la costituzione
della parte privata è inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine
perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione
sulla Gazzetta Ufficiale, fissato
dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte;
che il rimettente
lamenta - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - che, ai fini
dell’attribuzione di punteggio nel concorso per titoli di cui all’art. 36 della
legge regionale n. 60 del 1984, come interpretato dalla legge regionale n. 22
del 1985, le norme denunciate, mentre escludono la rilevanza delle funzioni a
livello direttivo svolte nell’àmbito regionale, ove conferite anteriormente
alla legge regionale n. 42 del 1979 (e, quindi, secondo quanto egli stesso
ammette, in base a scelte ancora discrezionali e non vincolate a criteri
obiettivi legislativamente predeterminati), invece attribuiscono rilevanza ad
analoghe funzioni comunque svolte presso altri enti pubblici, a partire dal 15
dicembre 1973, indipendentemente dalle modalità di conferimento e dall’assetto
organizzativo di tali enti;
che, dunque, il
giudice a quo, nel chiedere la
caducazione delle norme impeditive della valutazione delle funzioni a livello
direttivo svolte nell’àmbito regionale anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 42 del 1979, muove dall’apodittica premessa
interpretativa, secondo cui sarebbero valutabili come titolo concorsuale le
funzioni a livello direttivo comunque svolte presso enti pubblici non
regionali, anche se conferite informalmente ed in base a scelte assolutamente
discrezionali;
che tale premessa,
non solo non è stata dimostrata dal rimettente - il quale non ha ottemperato
all’obbligo di interpretare le norme denunciate in modo conforme a Costituzione
e non ha neppure indicato alcuna disposizione che, a partire dal 15 dicembre
1973, consenta un siffatto conferimento di funzioni direttive presso enti non
regionali -, ma appare in palese contrasto con i dati normativi, segnatamente
con la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (non menzionata dal giudice a quo, benché pubblicata sin dal 30
gennaio 1998), il cui art. 4, comma 14, valorizza gli aspetti formali del
conferimento di funzioni e dell’assetto organizzativo dell’ente non regionale,
interpretando il punto C4 dell’art. 36, quarto comma, della legge qui in esame,
nel senso di considerare valutabili soltanto: "a) le funzioni dirigenziali
espletate, anche in posizione di comando, da personale inquadrato in qualifiche
o livelli dirigenziali negli enti di provenienza; b) le funzioni formalmente
attribuite di direzione o di responsabilità di strutture organizzative previste
dagli ordinamenti degli enti di provenienza";
che, a stregua di
un’interpretazione della denunciata normativa nei sensi appena indicati,
appaiono prive di consistenza le censure di irragionevole disparità di
trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, poiché la limitazione temporale del periodo valutabile delle
funzioni a livello direttivo svolte presso la regione (cioè solo quelle
conferite in applicazione dei criteri formali introdotti dalla legge regionale
n. 42 del 1979), vale a rendere omogenee le funzioni stesse con quelle,
parimenti direttive, svolte (pur esse su basi formali e secondo criteri
prefissati) presso enti non regionali anche prima di quel periodo, a partire
dal 15 dicembre 1973;
che, pertanto, la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio
1995, n. 2 (Modifica dell’art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60
"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale
regionale" e conseguenti adempimenti), sollevata - in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 marzo 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000