ORDINANZA
N. 84
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Francesco GUIZZI Presidente
-
Cesare MIRABELLI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della
legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione
dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari
dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), promossi con due ordinanze emesse
il 15 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui
ricorsi proposti da G. Z. contro Azienda sanitaria regionale di Chieri n. 8 ed
altra e da L. B. ed altri contro Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì -
Ceva ed altra, iscritte ai numeri 672 e 673 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli
atti di costituzione di G. Z., L. B. ed altri nonché gli atti di costituzione
della Regione Piemonte;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti;
uditi
l'avv. Sebastiano Zuccarello per G. Z., L. B. ed altri e Gustavo Romanelli per
la Regione Piemonte.
Ritenuto che
nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto l’annullamento
dell’atto con cui l’Azienda sanitaria regionale del Piemonte n. 8 ha intimato
ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura di un ambulatorio
privato, nonché l’annullamento della nota con cui l’Azienda sanitaria regionale
n. 16 del Piemonte ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa dipendenti
informazioni sulla loro attività libero professionale, il Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze emesse il 15 luglio
1998, ha sollevato questione di costituzionalità, nel primo giudizio dell’art.
2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione
dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti
dal Servizio Sanitario Nazionale), nel secondo degli articoli 1, comma 2, 2, 3
e 4 della stessa legge, in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della
Costituzione;
che,
ad avviso del collegio, le disposizioni impugnate disciplinano la libera professione
dei medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale con modalità così
restrittive da impedirne sostanzialmente l’esercizio, ed appaiono quindi
irragionevoli e in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, con i
principi della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di
esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro professione;
che
secondo i giudici a quibus l’art. 2 della legge, prevedendo il divieto
di svolgere, nel territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza, la libera
professione sugli "animali d’affezione", viola gli articoli 4 e 35
della Costituzione, in quanto "determina un grave affievolimento delle
facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a
specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica", e sovrappone il
criterio territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto, che
impone di "procedere alla individuazione in concreto delle situazioni
pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale";
che
l’art. 3 della legge impugnata implica, per i rimettenti, una analoga
"soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera
professione", in quanto la consente sugli animali "da reddito"
solo "in caso di carenza di veterinari libero-professionisti", e pone
quindi una preclusione che difetta di "ogni ponderato collegamento con le
esigenze del servizio sanitario pubblico", sicché è inficiato da vizi che
riguardano anche il successivo art. 4, il quale estende la disciplina degli
articoli 2 e 3 all’attività veterinaria sul "cavallo sportivo",
apparendo altresì illegittimo anche l’art. 1, comma 2 della legge in ragione
della sua "connessione" con la disciplina dei precedenti articoli 2,
3 e 4;
che,
ad avviso del Tar, le norme impugnate vulnerano l’articolo 3 della
Costituzione, dato che prima riconoscono, e poi, contraddittoriamente,
restringono fino a vanificare il diritto dei veterinari pubblici all’esercizio
dell’attività libero-professionale, nonché l’articolo 120 della Costituzione, a
causa dell’indebito limite territoriale che la legge impugnata appone allo
svolgimento della libera professione;
che la
legge regionale sarebbe altresì in contrasto con l’art. 117 della Costituzione,
in quanto, in una materia nella quale "la competenza regionale (...)
conserva un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabilite a
livello statale", essa violerebbe i principi fondamentali posti dall’art.
47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale), dall’art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e dall’art. 4,
settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), i quali stabiliscono il diritto dei veterinari pubblici
dipendenti all’esercizio dell’attività libero-professionale;
che si
è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente della
Giunta regionale, convenuta in entrambi i giudizi principali, chiedendo che le
questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili, in quanto il
decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 - recante disposizioni sulla
"Attività libero professionale e incompatibilità del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" - conterrebbe
disposizioni di contenuto analogo a quello delle norme impugnate, con la
conseguenza che, anche a seguito di una decisione di illegittimità
costituzionale, esso rimarrebbe comunque in vigore, facendo "quindi venir
meno l’interesse dei ricorrenti all’impugnativa";
che,
secondo la difesa della Regione, le questioni sarebbero comunque infondate, in
quanto le norme impugnate disciplinerebbero la libera professione dei veterinari
pubblici "secondo un criterio non irragionevole", "finalizzato
ad assicurare la migliore funzionalità del servizio pubblico sanitario",
mentre il riferimento all’art. 4 della Costituzione non sarebbe pertinente,
poiché detta norma costituzionale "concerne precipuamente l’accesso al
mercato del lavoro";
che si
sono costituiti i ricorrenti nei due giudizi principali, svolgendo
argomentazioni a sostegno dell’accoglimento delle questioni di costituzionalità
e deducendo in particolare che limiti all’attività libero-professionale dei
veterinari pubblici possono venire disposti soltanto per grave e comprovato
pregiudizio al servizio sanitario nazionale, e che il legislatore regionale non
avrebbe rispettato il principio che essi "devono essere dimensionati in relazione
al tipo di attività svolta nell’ambito della struttura pubblica, e non anche in
riferimento al luogo in cui opera il veterinario".
Considerato che i
giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di legge in riferimento agli
stessi parametri costituzionali e quindi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che,
successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio
sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419),
il quale, fra l’altro, ha stabilito, all’art. 13, una nuova disciplina della
dirigenza medica e delle professioni sanitarie, la quale, come questa Corte ha
rilevato, ha determinato il superamento della "stessa summa divisio
fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d. extramuraria e regime dei
sanitari che svolgono attività intramuraria" (sentenza n. 63 del 2000);
che,
in particolare, l’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dall’art. 13 dello stesso decreto
legislativo n. 229 del 1999, ha disciplinato, al comma 3, anche il rapporto di
lavoro di coloro che erano già alle dipendenze del Servizio Sanitario
Nazionale, stabilendo, a seguito della ulteriore modifica introdotta dall'art.
1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione
per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), che entro il 14
marzo 2000 "tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998
sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto
esclusivo", e che anche "in assenza di comunicazione si presume che
il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo", prevedendo altresì,
al comma 1, che i dirigenti sanitari "con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto (...) abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo";
che,
infine, il successivo art. 15 sexies, comma 1, dispone che lo stesso
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, che abbiano comunicato l'opzione per
l'esercizio della libera professione extramuraria, "comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei
risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza";
che la
predetta sopravvenuta disciplina modifica il quadro normativo di riferimento
considerato dai giudici rimettenti, cosicché si impone un nuovo esame della
rilevanza delle questioni di costituzionalità nei giudizi a quibus.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il
22 marzo 2000.
Francesco
GUIZZI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 28 marzo 2000.