Ordinanza n. 80/2000

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ORDINANZA N. 80

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 15 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Fabio Mussi nei confronti del deputato Cesare Previti, promosso dal Tribunale di Roma - XIII sezione civile, con atto depositato il 24 novembre 1999 ed iscritto al n. 134 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal deputato Cesare Previti contro il deputato Fabio Mussi ed altro, per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese dal secondo nei confronti del primo, il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, con atto in data 3 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 15 luglio 1998, con la quale la Camera dei deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione;

che, in particolare, le opinioni sarebbero state rese dal convenuto nel corso di una conversazione avuta con un altro parlamentare all'interno dell'edificio della Camera dei deputati, con un tono di voce tale da rendere percepibile il colloquio ad oltre dieci metri, al punto da essere udito da un giornalista, il quale ne avrebbe riportato il contenuto in un articolo pubblicato sul periodico "Milano Finanza";

che, ad avviso del Tribunale di Roma, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'autorità giudiziaria è legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni in riferimento alla deliberazione della Camera dei deputati che dichiara, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni rese da un parlamentare, allo scopo di ottenere che la Corte accerti se la Camera abbia correttamente esercitato il potere ad essa spettante, all'esito di una verifica che ha ad oggetto l'esistenza di eventuali vizi del procedimento ovvero la mancata o inesatta valutazione delle condizioni e dei presupposti previsti da detta norma;

che, secondo l'autorità giudiziaria istante, nel caso in esame, poiché le opinioni sarebbero state espresse nel corso di un colloquio personale, mancherebbe il necessario nesso di funzione tra dette opinioni e le attribuzioni parlamentari, sicché l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68, primo comma della Costituzione, avrebbe leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il conflitto sia ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 58 e n. 56 del 2000; ordinanze n. 62 e n. 61 del 2000);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto essa è competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più recenti, sentenze n. 11 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 16 e n. 3 del 2000);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il Tribunale di Roma denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;

che, infine, dall'atto si ricavano <<le ragioni del conflitto>> e <<le norme costituzionali che regolano la materia>>, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l’ordinanza in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, XIII sezione civile, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto di proposizione del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.