ORDINANZA N. 80
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito
della delibera della Camera dei Deputati del 15 luglio 1998, relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Fabio Mussi nei confronti
del deputato Cesare Previti, promosso dal Tribunale di Roma - XIII sezione
civile, con atto depositato il 24 novembre 1999 ed iscritto al n. 134 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23
febbraio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile
promosso dal deputato Cesare Previti contro il deputato Fabio Mussi ed altro,
per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni,
asseritamente diffamatorie, rese dal secondo nei confronti del primo, il
Tribunale di Roma, XIII sezione civile, con atto in data 3 novembre 1999, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla
deliberazione, adottata il 15 luglio 1998, con la quale la Camera dei deputati,
su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha
dichiarato che i fatti oggetto del giudizio riguardano opinioni espresse
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell’art.
68 della Costituzione;
che,
in particolare, le opinioni sarebbero state rese dal convenuto nel corso di una
conversazione avuta con un altro parlamentare all'interno dell'edificio della
Camera dei deputati, con un tono di voce tale da rendere percepibile il
colloquio ad oltre dieci metri, al punto da essere udito da un giornalista, il
quale ne avrebbe riportato il contenuto in un articolo pubblicato sul periodico
"Milano Finanza";
che,
ad avviso del Tribunale di Roma, secondo la giurisprudenza costituzionale,
l'autorità giudiziaria è legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni in
riferimento alla deliberazione della Camera dei deputati che dichiara, ex art. 68, primo comma, della
Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni rese da un parlamentare,
allo scopo di ottenere che la Corte accerti se la Camera abbia correttamente
esercitato il potere ad essa spettante, all'esito di una verifica che ha ad
oggetto l'esistenza di eventuali vizi del procedimento ovvero la mancata o
inesatta valutazione delle condizioni e dei presupposti previsti da detta
norma;
che,
secondo l'autorità giudiziaria istante, nel caso in esame, poiché le opinioni sarebbero
state espresse nel corso di un colloquio personale, mancherebbe il necessario
nesso di funzione tra dette opinioni e le attribuzioni parlamentari, sicché l'erronea
valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della prerogativa
dell'art. 68, primo comma della Costituzione, avrebbe leso le proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite.
Considerato che la Corte, in questa fase del
giudizio, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il conflitto sia
ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;
che,
sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Roma deve ritenersi
legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene,
in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 58 e n. 56 del
2000; ordinanze n. 62 e n. 61 del 2000);
che
la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente
conflitto, in quanto essa è competente a dichiarare in modo definitivo la
volontà del potere che rappresenta in ordine all’applicabilità ai suoi
componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più recenti,
sentenze n. 11 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 16 e n. 3 del 2000);
che,
sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il
Tribunale di Roma denuncia che la propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla
suindicata deliberazione della Camera dei deputati;
che,
infine, dall'atto si ricavano <<le ragioni del conflitto>> e
<<le norme costituzionali che regolano la materia>>, come richiesto
dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal
Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nei confronti della Camera dei
deputati, con l’ordinanza in epigrafe;
dispone:
a) che
la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza
al Tribunale di Roma, XIII sezione civile, ricorrente;
b)
che, a cura del ricorrente, l'atto di proposizione del conflitto e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 22 marzo 2000.