Ordinanza n. 79/2000

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ORDINANZA N. 79

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

-  Franco BILE

-  Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1999 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bortolato Alessandro e l'Unione Sportiva Trivignano ed altri, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

 Ritenuto che il Pretore di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha reputato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1957 del codice civile, nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il creditore deve proporre le sue domande, per ottenere che la responsabilità del fideiussore permanga, debba decorrere - in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso in cui si tratti di credito retributivo, fondato su un rapporto di lavoro subordinato non assistito da stabilità e fatto valere solidalmente nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un’associazione riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa e che siano perciò responsabili - con un’asserita qualificazione di fideiussori ex lege dell’associazione - ai sensi dell’art. 38 del codice civile;

che dall’ordinanza si apprende che la questione è stata sollevata nel giudizio promosso da un dipendente di un’associazione non riconosciuta, licenziato oralmente, per l’accertamento della nullità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, nonché per la condanna solidale, al pagamento di differenze salariali maturate nel periodo anteriore al licenziamento, dell’associazione e dei responsabili ex art. 38 del codice civile, i quali - sulla premessa che, secondo concorde giurisprudenza, la responsabilità prevista da detta norma a carico di chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, deriverebbe da una fideiussione ex lege - avrebbero eccepito l’intervenuta decadenza del lavoratore dall’azione proposta contro di loro, quando era ormai <<trascorso il termine semestrale>> di cui all’ art. 1957, primo comma, del codice civile;

  che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto con memoria il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo l’irrilevanza e comunque l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che - indipendentemente dall’esattezza della riconducibilità della posizione dei soggetti di cui all’art. 38 cod. civ. alla figura della fideiussione ex lege (affermata l’ultima volta in epoca non recente nella giurisprudenza di legittimità, la quale, invece, ha recentemente escluso il ricorso a quella figura quanto alla non dissimile posizione dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, così lasciando intravedere un possibile mutamento di indirizzo) - la motivazione dell’ordinanza circa la rilevanza della sollevata questione appare palesemente insufficiente;

 che, infatti, non indicando l’ordinanza il dies a quo dal quale i soggetti convenuti ai sensi dell’art. 38 cod. civ. pretendono di far decorrere il termine decadenziale, il riferimento al decorso dalla scadenza dell’obbligazione principale e la successiva precisazione che i crediti azionati dal lavoratore, maturati mensilmente, sarebbero scaduti da tempo non avendo egli agito nel semestre previsto dall’art. 1957, sembrerebbero suggerire che sia stato eccepito il decorso del termine dalla scadenza di ciascun credito retributivo, ma tale implicazione appare contraddetta, laddove l’ordinanza osserva che <<a causa della prospettata non ancora intervenuta cessazione del rapporto (stante il licenziamento orale), una dichiarazione di incostituzionalità nel senso sopra chiarito comporterebbe il persistere dell’obbligazione dei convenuti equiparati ai fideiussori>>, facendo così pensare che come dies a quo della decadenza sia stata eccepita la data dell’estromissione del lavoratore avvenuta con il fatto del licenziamento;

che la mancanza di più precisi riferimenti circa lo svolgimento del processo, ed in particolare sul dies a quo con riferimento al quale l’eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, si risolve in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto non consente di comprendere se l’eccezione di decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore, l’eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in fatto per effetto del licenziamento oppure dalle anteriori scadenze dei singoli crediti retributivi;

che tale insufficienza di motivazione appare di particolare rilievo, poiché - ove la decadenza fosse stata effettivamente eccepita assumendo come dies a quo il licenziamento - la valutazione di rilevanza della questione avrebbe dovuto essere svolta tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che la sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte ha ritenuto non conforme a Costituzione il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del licenziamento che grava sul lavoratore fin tanto che il rapporto sia in corso, ravvisando in questo metus ( considerato non più configurabile dalla sentenza n. 174 del 1972 nel caso di rapporto di lavoro stabile) un ostacolo materiale, che provoca nel lavoratore una situazione psicologica idonea ad indurlo a non far valere - fino a quando il relativo potere datoriale sia esercitabile - il proprio diritto al salario;

che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di sufficiente motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1957 del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, dal Pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.