ORDINANZA N. 77
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter,
comma 1-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), come inserito dalla legge 27
maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
sulle istanze proposte da L. D., iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto
che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a decidere su di una
istanza di detenzione domiciliare di un detenuto condannato, tra l'altro, per
il reato di rapina aggravata, ha sollevato con ordinanza in data 4 dicembre
1998, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del comma 1-bis
dell'art. 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), inserito dall'art. 4, comma
1, lettera a), della legge 27 maggio
1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), nella parte in cui dispone
che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata non possa essere
concessa ai detenuti condannati per i reati elencati nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anziché
prevedere che tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in
esame alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4-bis per l'accesso ai permessi premio e alle altre misure
alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della stessa
legge;
che il rimettente, premesso di avere con una
precedente ordinanza in data 8 settembre 1998 respinto una istanza del medesimo
condannato volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e
dichiarato inammissibile una contestuale istanza di semilibertà, rileva che -
in assenza delle condizioni soggettive previste dall'art. 47-ter, comma 1, dell’ordinamento
penitenziario e delle gravi condizioni di salute di cui al comma 1-ter della medesima norma - la detenzione
domiciliare potrebbe eventualmente essere concessa solo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47-ter, e, cioè, se la pena detentiva inflitta non è superiore a due
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, se non ricorrono i
presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, se la misura è
idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, se non si
tratta di condannati per i reati di cui all'art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario;
che, pur essendo la pena che l'istante deve
ancora scontare inferiore a due anni (per la precisione, pena inflitta pari a
due anni e giorni venti di reclusione, eseguita a partire dal 19 maggio 1997 e
con scadenza il 7 giugno 1999), nel caso di specie la condanna per il reato di
rapina aggravata, compreso tra quelli elencati nell'art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, è ostativa alla concessione
della misura alternativa della detenzione domiciliare;
che tale disciplina, ad avviso del
rimettente, si porrebbe in contrasto:
-
con l'art. 3 Cost., in quanto la preclusione prevista per i soggetti condannati
per i delitti contemplati dall'art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario determinerebbe <<una irragionevole
discriminazione di situazioni tra di loro assimilabili, in violazione del
principio di ragionevolezza e uguaglianza>>: il condannato per un delitto
ricompreso tra quelli elencati dall'art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario può infatti essere ammesso, ove sussistano le
condizioni previste in tale norma, ai permessi-premio, alla semilibertà, alla
detenzione domiciliare disciplinata dall'art. 47-ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, e persino alla misura
dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre gli è radicalmente
precluso l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1-bis dell'art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario, <<senza che ciò trovi
giustificazione nella concreta pericolosità sociale del condannato o comunque
in una condotta allo stesso addebitabile>>;
-
con l'art. 27 Cost., perché la norma censurata, nel precludere ai condannati
per i reati di cui all'art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario l'accesso alla particolare forma di detenzione
domiciliare prevista per le pene detentive inferiori a due anni di reclusione,
non riserva alcun rilievo alla concreta pericolosità del soggetto desumibile
dalla sua condotta o dalla sussistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, così violando il principio della finalità rieducativa della pena e
il principio della progressività del trattamento, quale affermato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, eccependo in via principale l'inammissibilità della questione per
difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione
della misura richiesta e, segnatamente, l'idoneità della misura ad evitare il
pericolo della commissione di altri reati e, alla stregua della prospettiva
fatta propria dallo stesso rimettente, la mancanza di elementi tali da fare
ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva,
e concludendo, comunque, per la infondatezza della questione.
Considerato
che il rimettente contesta la legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui preclude di
concedere la nuova forma di detenzione domiciliare ivi prevista ai soggetti
condannati per i reati di cui all'art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario;
che
di conseguenza il giudice a quo
chiede a questa Corte una pronuncia in base alla quale tale misura alternativa,
in presenza dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 47-ter dell’ordinamento
penitenziario, possa essere concessa alle medesime condizioni previste nel
comma 1 dell'art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario, in particolare, trattandosi nel caso di specie
di un soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, alla condizione che
non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva (ultima parte del citato comma 1);
che, con riferimento ai profili di
ammissibilità della questione, risulta che il giudice rimettente, prima di
emettere l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di affidamento
in prova al servizio sociale, aveva tra l’altro disposto accertamenti in ordine
alla sussistenza della condizione di cui all'art. 4-bis, comma 1, ultima parte, dell’ordinamento penitenziario, e
successivamente ha disposto ulteriori specifici accertamenti ai fini della
decisione sull’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare;
che il rimettente avrebbe quantomeno dovuto
compiere le necessarie valutazioni in ordine all'incidenza di tali accertamenti
sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;
che la questione va pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del comma 1-bis
dell'art. 47-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria
il 22 marzo 2000.