ORDINANZA
N. 76
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 117,
commi 4 e 5, 130, comma 2, 136, comma 7, e 142, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con
ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal Pretore di Pordenone nel procedimento
civile vertente tra Cortes Eros Mario e il Prefetto di Pordenone, iscritta al
n. 160 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Fernando
Santosuosso.
Ritenuto
che nel corso di un giudizio di opposizione avverso il
provvedimento di ordinanza ingiunzione emesso dal Prefetto di Pordenone nei
confronti di un cittadino argentino in conseguenza della violazione degli artt.
142, comma 9, e 117, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), il Pretore di quella città ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, del combinato disposto dei predetti due articoli e degli artt.
130, comma 2, e 136, comma 7, del medesimo codice;
che
il ricorrente è stato assoggettato alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per il periodo complessivo di mesi
cinque, così determinata: tre mesi per l’eccesso di velocità (art. 142, comma
9) e due mesi per la violazione delle limitazioni poste nei confronti di chi
abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni (art. 117); entrambe
le sanzioni sono state fissate sul presupposto che il ricorrente fosse un
neopatentato, mentre quest’ultimo è già titolare da oltre dieci anni di una
patente argentina in corso di validità; ne consegue che, ove fossero
sussistenti le necessarie condizioni di reciprocità tra l’Italia e l’Argentina,
l’odierno opponente avrebbe potuto ottenere la patente italiana per semplice
conversione, senza sostenere alcun esame e senza perciò incorrere nelle più
gravi sanzioni previste dalla legge per il titolare di patente da meno di tre
anni;
che
il sistema sanzionatorio in questione, secondo il rimettente, oltre ad essere
discriminatorio e quindi lesivo del principio di uguaglianza, si pone anche in
conflitto col canone della ragionevolezza, poiché mentre il titolare di patente
valida all'estero può liberamente circolare in Italia alla sola condizione di
non avervi stabilito la propria residenza da più di un anno, altrettanto non
avviene per chi abbia deciso, per necessità o per scelta, di conseguire la
patente italiana;
che
da altre norme del codice della strada discende, inoltre, che l’ordinamento
ricollega pur sempre un qualche rilievo alla patente straniera come attestato
di capacità, idoneo a rendere inoperante l’art. 117 in questione. L’art. 136,
comma 7, infatti, prevede che chi circola in Italia, decorso il termine di un
anno dall’acquisizione della residenza, con patente straniera valida, incorre
nelle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità,
e non in quelle previste per la guida senza patente. Allo stesso modo l’art.
130, comma 2, cod. strada, nel regolare la materia della revoca e della
riacquisizione della patente revocata, stabilisce che le limitazioni di cui
all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente
revocata. Da siffatte ipotesi si confermerebbe che il trattamento di maggiore
severità valevole per lo straniero che abbia conseguito la patente italiana
nonostante il possesso di patente valida all'estero si palesa irrazionale e
discriminatorio, e perciò in conflitto con l’art. 3 della Carta fondamentale;
che
nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata atteso che
le disposizioni censurate non violerebbero il principio di uguaglianza né
contrasterebbero con quello di ragionevolezza.
Considerato
preliminarmente che l'art. 16 della Costituzione garantisce il diritto alla
libera circolazione e che, per potere concretamente esercitare tale diritto
come conducente di veicolo a motore, è necessario che il soggetto sia munito di
patente di guida;
che,
altresì, per regola generale la patente di guida nel territorio italiano va
rilasciata dall'autorità amministrativa italiana (art. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992);
che
a questa regola fa parziale eccezione l'art. 135 del nuovo codice della strada
(che riproduce l'art. 98 del vecchio codice) che consente ai conducenti muniti
di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato
estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli
delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso
nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera viene
tollerata fino ad un anno successivo all'acquisto della residenza in Italia per
dare tempo alle pratiche di conversione o al conseguimento di patente italiana;
che,
come affermato da questa Corte (sentenza n. 121 del 1973) a proposito del
citato art. 98 del vecchio codice della strada, la ratio di detta regola
è quella di agevolare quei soggetti che, residenti in uno Stato estero,
trascorrano in Italia brevi periodi di permanenza; si favorisce così la
circolazione stradale internazionale, che consiste (secondo la definizione che
ne dà l'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, resa
esecutiva in Italia con la legge 19 marzo 1952, n. 1049) in una circolazione di
veicoli che implichi il passaggio di almeno una frontiera;
che
l'art. 136 del nuovo codice della strada (che subentra all'art. 98–bis
del vecchio codice) distingue due ipotesi di conversione della patente: quella
dell'atto rilasciato da uno Stato dell'Unione Europea, per la cui conversione è
sufficiente la residenza in uno Stato membro; e quella di patente rilasciata da
uno Stato non comunitario, per la quale l'art. 136, comma 2, del d.lgs. n. 285
del 1992 prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 1, purché a
condizione di reciprocità o in presenza di altri eventuali requisiti previsti
in accordi internazionali particolari;
che
mentre la patente estera può avere giuridico rilievo nel nostro ordinamento
solo attraverso la sua conversione, ove non sussistano queste condizioni, lo
straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella
italiana, dovrà essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli
altri neopatentati e assoggettato al relativo regime giuridico;
che
il suddetto diverso trattamento non implica alcuna violazione del principio di
uguaglianza, il quale impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso
modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti
(sentenza n. 121 del 1973);
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art.
130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8
marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in
cancelleria il 22 marzo 2000.