Ordinanza n. 71/2000

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ORDINANZA N. 71

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI            

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Cesare RUPERTO    

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 27 febbraio 1997, recante "Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l’art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 marzo 1997, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1997.

Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna;

udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 20 marzo 1997 e depositato il 27 marzo successivo, ha impugnato in via principale la delibera legislativa della Regione autonoma della Sardegna, approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 1996, riapprovata a maggioranza assoluta, con modificazioni, il 27 febbraio 1997 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);

che, ad avviso del ricorrente, la delibera impugnata, sostituendo l’Assessore regionale della pubblica istruzione nelle competenze che nella legislazione statale spettano al Ministro, e la Giunta regionale in quelle che spettano al Governo (art. 2), attribuendo all’Assessore poteri sostitutivi rispetto a quelli del Sindaco (art. 9), ed una potestà di riesame delle autorizzazioni da questo rilasciate (art. 10), ed eliminando, in definitiva, il potere statale di annullamento d’ufficio delle autorizzazioni regionali, posto a estrema salvaguardia del paesaggio, violerebbe le norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), il principio di leale collaborazione e quello di buon andamento della pubblica amministrazione;

che si é costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;

che nel ricorso l’Avvocatura generale dello Stato ha riferito che il Governo, nei confronti della medesima delibera legislativa riapprovata, ha disposto, contestualmente all’impugnazione innanzi a questa Corte, un nuovo rinvio all’esame del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 33, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale della Regione Sardegna;

che in data 13 novembre 1998 la difesa regionale ha depositato copia del bollettino ufficiale della Regione del 21 agosto 1998 nel quale é stata pubblicata la legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);

che in data 20 gennaio 2000 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto nel quale, dopo aver premesso che é venuto meno l’interesse a una pronuncia di questa Corte a seguito del visto deciso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 1998 sulla nuova delibera legislativa regionale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Regione autonoma della Sardegna in data 27 gennaio 2000 ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Carlo Mezzanotte, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.