Ordinanza n. 65/2000

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ORDINANZA N. 65

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

- Dott.   Franco BILE 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l’8 gennaio 1999 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di D.S., iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1999.

  Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nella composizione e con le funzioni di giudice per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell’8 gennaio 1999, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare nel processo penale minorile, del giudice che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia emesso l’ordinanza che, rigettando la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia ordinato a quest’ultimo di formulare l’imputazione (art. 409, comma 5, cod. proc. pen.);

  che tale é l’ipotesi che si verifica nel caso di specie, essendo chiamato a presiedere il collegio per l’udienza preliminare lo stesso magistrato che in precedenza aveva emesso l’ordinanza di cui all’art. 409, comma 5, citato, a fronte della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero;

che il rimettente fa richiamo alle decisioni della Corte costituzionale che hanno riconosciuto all’ordine di formulare l’imputazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari, i caratteri idonei a costituire un pregiudizio, rilevante per la disciplina dell’incompatibilità a svolgere una successiva funzione di giudizio, sia esso abbreviato o dibattimentale (sentenze nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991), giacchè con l’ordine ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, dando l’impulso determinante alla procedura che condurrà all’emanazione di una sentenza;

che inoltre il giudice a quo rileva la peculiare natura dell’udienza preliminare nel processo a carico dei minori, la quale, diversamente dall’udienza preliminare "comune", per i suoi possibili specifici esiti, presenta caratteri di giudizio sul merito dell’accusa (sentenze nn. 311 del 1997 e 290 del 1998);

  che pertanto il Tribunale conclude nel senso che demandare il giudizio al medesimo giudice il quale, disattendendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, lo ha in sostanza promosso, appare non conforme rispetto ai principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, sia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — per la disparità di trattamento rispetto ai casi analoghi oggetto delle accennate pronunce, con lesione del diritto di difesa – sia in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, giacchè anche il semplice sospetto di un giudizio precostituito minerebbe l’indipendenza del giudice, intesa nel suo profilo di certezza di terzietà, con ciò privando il giudice di un requisito essenziale anche ai fini del rispetto del principio costituzionale del giudice naturale.

  Considerato che la disposizione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., già inserita dall’art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), é divenuta efficace, a far data dal 2 gennaio 2000, anche nei procedimenti penali nei quali l’udienza preliminare fosse in corso alla data del 24 luglio 1999, giorno di entrata in vigore della legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 (procedimenti nei quali l’anzidetta norma dell’art. 34, comma 2-bis, era inapplicabile in via transitoria, appunto "fino alla data del 2 gennaio 2000", per previsione legislativa: art. 3-bis, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 145 del 1999, convertito in legge n. 234 del 1999);

  che dunque, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stato inserito, nell’impugnato art. 34 cod. proc. pen., il comma 2-bis il quale stabilisce, tra l’altro, l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare — sia comune sia del processo penale minorile — per il giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;

  che tale generale previsione di incompatibilità del giudice, comprensiva della specifica relazione tra attività processuali in capo al medesimo giudice dedotta dal rimettente Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nonchè applicabile dal 2 gennaio 2000, per quanto detto, nel giudizio principale, rende necessaria la restituzione degli atti al medesimo rimettente, perchè valuti alla luce del mutato quadro della disciplina processuale la persistente rilevanza della questione sollevata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.