Ordinanza n. 64/2000

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ORDINANZA N. 64

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

- Dott.   Franco BILE             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con n. 12 ordinanze, emesse il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina, rispettivamente iscritte ai nn. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 391 e 392 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina, con dodici ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 391 e 392 del 1999), emesse, in data 9 febbraio 1999, nel corso di altrettanti procedimenti di esecuzione relativi ad ordini di demolizione contenuti in sentenze penali di condanna per violazioni edilizie passate in giudicato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

che detta disposizione prevede che per le opere eseguite in assenza o in totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita;

che, ad avviso del giudice a quo, la previsione di tale demolizione, qualificata dalle sezioni unite della Cassazione come pena accessoria, e non come atto integrativo del potere della pubblica amministrazione, inserita in un articolo che prevede, in alternativa alla demolizione delle opere costruite abusivamente, l’acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, si porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe tra i soggetti nei cui confronti l’ordine di demolizione provenga dal Sindaco, e quelli nei cui confronti la esecuzione avvenga secondo le regole del codice di procedura penale, avuto riguardo alla mancanza, nel secondo caso, delle garanzie e dei gravami contemplati nei confronti dei provvedimenti amministrativi, in violazione, pertanto, anche del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione;

che la norma denunciata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 103 della Costituzione, sotto il profilo della interferenza dell’a.g.o. nella sfera di attribuzioni della pubblica amministrazione, e della violazione dei diritti del cittadino con riguardo alla tutela degli interessi legittimi, che non possono essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria;

che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze (salvo quello relativo alla ordinanza r.o. n. 392 del 1999), ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, e, quanto al giudizio introdotto con ordinanza n. 391 del 1999, anche, preliminarmente, per la inammissibilità.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte con ordinanza n. 308 del 1998;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.