Ordinanza n. 60/2000

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ORDINANZA N. 60

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

- Dott.   Franco BILE             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, promosso con ordinanza emessa l’8 gennaio-12 febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì contro il Comune di Cesena ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì;

  udito nell’udienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  uditi gli avvocati Renato Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì.

Ritenuto che con ordinanza emessa l’8 gennaio - 12 febbraio 1998 nel corso di un giudizio promosso dal Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, adottato dal Comune di Cesena, da una licitazione privata per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, della legge quadro in materia di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216); questa disposizione vieta ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

che il Tribunale amministrativo interpreta questa disposizione nel senso che sia esclusa la partecipazione simultanea di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito in base alla legge 25 giugno 1909, n. 422) e di una cooperativa ad esso aderente, ma non invece la partecipazione alla gara di più consorzi aventi in comune una o più cooperative aderenti, e ritiene che la mancata previsione, anche in questo secondo caso, della esclusione, disposta invece per le associazioni temporanee o per i consorzi costituiti in base all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non ragionevole disparità di trattamento tra diversi tipi di consorzio e sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, giacchè l'autonomia dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di una possibile comunione di interessi tra i soggetti concorrenti quando alla gara partecipano simultaneamente consorzi che abbiano in comune quali aderenti una o più cooperative;

che si é costituito in giudizio il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì, ricorrente nel giudizio principale, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante o infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di cooperative, dotati di personalità giuridica, che partecipano agli appalti di opere pubbliche con autonomia nelle offerte avvalendosi dei propri requisiti di idoneità.

Considerato che, successivamente all’ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, é sopravvenuta una nuova disciplina del divieto di cumulare partecipazioni ad una medesima gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico;

che, difatti, la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9, comma 23, che i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (costituiti a norma della legge n. 422 del 1909) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, ed ha stabilito inoltre il divieto per i consorziati di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

che questa previsione pone sul piano normativo ciò che, secondo la giurisprudenza, era in precedenza possibile sul piano amministrativo, giacchè il bando o la lettera di invito potevano richiedere, ai fini della ammissione alla gara, l’indicazione preventiva delle cooperative consorziate per le quali l’offerta veniva formulata;

che é opportuno che il giudice rimettente valuti se, anche a seguito del mutamento intervenuto nella disciplina normativa, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, rilevante nei termini in cui essa é stata proposta;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.