SENTENZA N. 51
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI
"
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO
"
- Dott. Riccardo CHIEPPA
"
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA
"
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
"
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI
MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI
"
- Dott. Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni,
limitatamente a:
- articolo 23;
- articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli
utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale
sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero
ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma
dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20
per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del
decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese";
- nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive
modificazioni, limitatamente all'articolo 21, comma 15, in ordine alle parole:
"Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonché," giudizio iscritto al n. 133 del
registro referendum.
Vista l'ordinanza
del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera
di consiglio del 18 gennaio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
udito l'avvocato
Giulio Tremonti per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De
Lucia Michele.
1.— L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25,
primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque
denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di
lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi
o nell'interesse di terzi, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta del venti per cento a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti,
con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata dal condominio
quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui
alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le
indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta
non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese)?; nonché la legge 27
dicembre 1997, n.449, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive
modificazioni, limitatamente all'art. 21, comma 15, in
ordine alle parole:"(Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte
previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché)?"
2.— L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la
regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, l'ha
dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di
questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente
deliberazione, dandone regolare comunicazione. Con successivo decreto la data
di deliberazione è stata rinviata al 18 gennaio.
3.— In
prossimità della camera di consiglio hanno presentato memoria i promotori del referendum,
insistendo per la declaratoria di ammissibilità
della richiesta.
Premette la difesa che la ratio dell'art. 75, secondo comma, della
Costituzione non sarebbe quella di introdurre un limite assoluto alla sovranità
popolare in materia tributaria, ma solo quella di contrastare possibili forme
di demagogia fiscale che potrebbero privare lo Stato dei mezzi finanziari per
effetto del referendum abrogativo. Da ciò discenderebbe che non tutte le
leggi che disciplinano il rapporto Fisco-contribuente rientrano nel campo
d'applicazione dell'art.
75 della Costituzione, ma solo quelle di imposizione del tributo, la cui
rimozione unilaterale altererebbe la struttura del bilancio; con la conseguenza
che le leggi strumentali o complementari che disciplinano solo una modalità di
riscossione del tributo, quali sono quelle oggetto della presente richiesta
referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla norma citata.
4.— Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 è stato
udito, per i promotori del referendum, l'avvocato Giulio Tremonti.
Considerato in diritto
1.— La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a
pronunciarsi a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive
modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma, nonché
l'art. 2l, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
Le prime di tali disposizioni prevedono che i soggetti
indicati nel primo comma dell'art 23, che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni sia di
lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente,
ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art 25, primo comma), devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
L'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997 estende la
portata delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia eseguito
mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione,
qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette
disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
2.— La
richiesta referendaria sottoposta al
presente giudizio non è ammissibile.
Deve essere anzitutto osservato che le sentenze di questa
Corte n. 37 del 1997 e n. 11 del 1995, hanno già dichiarato inammissibili
analoghe richieste referendarie.
Nel confermare le motivazioni di quelle decisioni, ritiene
la Corte che con la dizione "leggi tributarie" contenuta nell'art.
75, secondo comma, della Costituzione, il legislatore costituente abbia fatto
riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario
nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il
momento costitutivo dell'imposizione
sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo
svolgimento nell'accertamento e nell'applicazione del tributo con la
riscossione dello stesso. Orbene, le disposizioni oggetto della presente
richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed a quello attuativo
della fattispecie impositrice.
Giova ribadire in proposito che gli strumenti di attuazione
della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa
tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina idonea a garantire
l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il mero apprestamento della
norma sostanziale del tributo. Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla
fonte, la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta
realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la
effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai
particolari meccanismi previsti, non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori di reddito, quanto per la
riscossione materiale dei tributi.
Va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla
fonte, come ritenuto più volte da questa Corte (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e 92 del 1972),
risponde vuoi all'interesse fiscale della immediata percezione delle somme,
vuoi a criteri di tecnica tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun
pregio può avere, al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri
strumenti di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal
legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione,
nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
e successive modificazioni, nonché
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7
dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio
2000
Giuliano VASSALLI, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000