Sentenza n. 51/2000

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 51

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare  MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare  RUPERTO

- Dott. Riccardo  CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio  ONIDA

- Prof. Carlo  MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido  NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto  CAPOTOSTI

- Prof. Annibale  MARINI

- Dott. Franco  BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente a:

- articolo 23;

- articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese";

- nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 21, comma 15, in ordine alle parole: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché," giudizio iscritto al n. 133 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

Ritenuto in fatto

1.— L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese)?; nonché la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 21, comma 15, in ordine alle parole:"(Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché)?"

2.— L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione. Con successivo decreto la data di deliberazione è stata rinviata al 18 gennaio.

3.— In prossimità della camera di consiglio hanno presentato memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di ammissibilità della richiesta.

Premette la difesa che la ratio dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione non sarebbe quella di introdurre un limite assoluto alla sovranità popolare in materia tributaria, ma solo quella di contrastare possibili forme di demagogia fiscale che potrebbero privare lo Stato dei mezzi finanziari per effetto del referendum abrogativo. Da ciò discenderebbe che non tutte le leggi che disciplinano il rapporto Fisco-contribuente rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la struttura del bilancio; con la conseguenza che le leggi strumentali o complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del tributo, quali sono quelle oggetto della presente richiesta referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla norma citata.

4.— Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 è stato udito, per i promotori del referendum, l'avvocato Giulio Tremonti.

Considerato in diritto

1.— La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma, nonché l'art. 2l, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Le prime di tali disposizioni prevedono che i soggetti indicati nel primo comma dell'art 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

L'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997 estende la portata delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

2.— La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio non è ammissibile.

Deve essere anzitutto osservato che le sentenze di questa Corte n. 37 del 1997 e n. 11 del 1995, hanno già dichiarato inammissibili analoghe richieste referendarie.

Nel confermare le motivazioni di quelle decisioni, ritiene la Corte che con la dizione "leggi tributarie" contenuta nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, il legislatore costituente abbia fatto riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell'imposizione sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo svolgimento nell'accertamento e nell'applicazione del tributo con la riscossione dello stesso. Orbene, le disposizioni oggetto della presente richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositrice.

Giova ribadire in proposito che gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo. Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai particolari meccanismi previsti, non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori di reddito, quanto per la riscossione materiale dei tributi.

Va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte, come ritenuto più volte da questa Corte (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e 92 del 1972), risponde vuoi all'interesse fiscale della immediata percezione delle somme, vuoi a criteri di tecnica tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun pregio può avere, al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri strumenti di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000

Giuliano VASSALLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000