SENTENZA
N. 48
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
- Prof.
Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e
successive modificazioni, limitatamente all'art. 1, limitatamente a:
¾
comma 26: "Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui
alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età
anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla
medesima tabella B, colonna 2.";
¾
comma 27: "Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei
casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina
degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'età
anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva
ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito contributivo prescritto.";
¾
comma 28: "Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il
diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito
di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di
età.";
¾
comma 29: "I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di
cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello
stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai
requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e
autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai
regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la
decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di maturazione del requisito di anzianità contributiva.";
¾
comma 30: "All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti
privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei
35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con
decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1°
settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del
requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio
1996.";
¾
comma 36: "I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.", giudizio iscritto al n.
130 del registro referendum.
Vista l'ordinanza
del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi gli
avvocati Maurizio Cinelli e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.
Ritenuto
in fatto
1.¾
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, ha dichiarato la legittimità (ai sensi dell'art. 32) della
richiesta di referendum per sottoporre a votazione popolare il seguente
quesito:
"Volete
voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive
modificazioni, limitatamente all’art. 1, limitatamente a:
¾
comma 26: "Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui
alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età
anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla
medesima tabella B, colonna 2.";
¾
comma 27: "Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei
casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina
degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'età
anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva
ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito contributivo prescritto.";
¾
comma 28: "Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il
diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito
di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di
età.";
¾
comma 29: "I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di
cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello
stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai
requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e
autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai
regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la
decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di maturazione del requisito di anzianità contributiva.";
¾
comma 30: "All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti
privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei
35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con
decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1°
settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del
requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio
1996.";
¾
comma 36: "I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35."?".
L’annuncio
della richiesta di referendum è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 10 marzo 1999, n. 57.
2.¾ Al
fine di identificarne l'oggetto, l’Ufficio centrale ha anche stabilito (in
applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970,
introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione
del referendum sia: "Pensioni di anzianità: abolizione delle norme
sul regime transitorio".
3.¾ Il
Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio
centrale, ha fissato, per le conseguenti deliberazioni, l’adunanza in camera di
consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori
della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352.
4.¾
Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e
Michele De Lucia, presentatori della richiesta di referendum abrogativo
di cui in epigrafe, hanno depositato una memoria con la quale chiedono che la
richiesta stessa sia dichiarata ammissibile.
Considerato
in diritto
1.¾ Il
quesito referendario in epigrafe indicato investe la legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
limitatamente ai commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1.
Secondo
le finalità dell'iniziativa, quali emergono obiettivamente dal contenuto delle
menzionate disposizioni e che, peraltro, risultano confermate dalla memoria
depositata dai presentatori e dalla denominazione assunta dal quesito, la
richiesta referendaria tende all'abrogazione del c.d. "regime transitorio"
delle pensioni di anzianità.
Come è
noto, tali trattamenti, essendo destinati a scomparire definitivamente soltanto
nel momento in cui avrà effetti a regime un'unica prestazione denominata
"pensione di vecchiaia" (art. 1, comma 19, della legge n. 335 del
1995), continuano a trovare attualmente applicazione, sia pure in base alla
disciplina riformata dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori già iscritti
alle varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995.
Le
condizioni per l’accesso ai medesimi trattamenti, da parte dei lavoratori
dipendenti (privati e pubblici), sono contemplate dal comma 25 dell'art. 1, il
quale richiede, alternativamente, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni
con il concorso di almeno 57 anni di età anagrafica (lettera a) ovvero,
quale unico requisito, un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (lettera b).
Nella
fase di prima applicazione della legge n. 335 del 1995, l’acquisizione della
pensione di anzianità è, peraltro, consentita secondo criteri di minore rigore,
fissati, per l'appunto, dalle disposizioni sulle quali verte il quesito
referendario, tali da comportare fino al 2008, una disciplina di accesso
"cadenzata", in base alla quale in sintesi:
1) per
i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il conseguimento della pensione di
anzianità è possibile ove ricorrano i parametri di età anagrafica ed anzianità
contributiva stabiliti nella tabella B allegata alla legge stessa (comma
26);
2) per
i soli dipendenti pubblici (iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria), tale conseguimento è possibile,
oltre che nelle ipotesi di cui al predetto comma 26, in quelle contemplate
dalla previgente disciplina (comprensiva delle riduzioni percentuali previste
dall’art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993), nonché ¾ alternativamente
¾ in presenza dei parametri di anzianità contributiva previsti dalla tabella C,
e con le riduzioni percentuali di cui alla tabella D (comma 27,
lettere a e b).
Quanto
ai lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, il
comma 28, fermo l’accesso in via generale alla pensione di anzianità in base al
summenzionato comma 25, lettera b), consente, altresì, detto accesso in
presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni in concorso con
il compimento del 57° anno di età; requisito di età abbassato al 56° anno per
il biennio 1996-1997.
Ad
ulteriore riassuntiva illustrazione della normativa investita dal quesito, va
inoltre considerato che:
a) il
comma 29 disciplina ¾ in via generale, nonché "in fase di prima
applicazione" (secondo quanto previsto dalla tabella E) ¾ le c.d.
"finestre" di accesso al pensionamento di anzianità (e cioè il
momento effettivo in cui, nel corso dell’anno solare, è possibile andare in
pensione) in base ad una precisa scansione temporale;
b) il
comma 30 prevede una specifica disciplina di accesso al pensionamento di
anzianità per coloro che avessero già maturato, prima dell’entrata in vigore
della legge n. 335 del 1995, taluni requisiti per il conseguimento del relativo
diritto;
c) il
comma 36 contempla una particolare disposizione di favore per i lavoratori
adibiti ad attività "usuranti", riducendo di un anno i limiti di età
anagrafica previsti dai precedenti commi 25, 26, 27 e 28.
2.¾
L'evidenziato regime "transitorio" costituisce, dunque, l'oggetto del
quesito referendario, il quale dovrebbe essere destinato, negli effetti e per
la sua obiettiva finalità, a rendere immediatamente operativo quello generale
di cui al comma 25 dell'art. 1.
Tanto
premesso occorre, tuttavia, considerare, al fine di stabilire se l'iniziativa
referendaria possa reputarsi ammissibile, che l'intera disciplina della materia
qui considerata è stata modificata, "con effetto sui trattamenti pensionistici
di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998", dall’art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
il quale ha previsto (commi da 6 a 8) che l'accesso avvenga secondo nuovi
requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge, e cioè:
1)
tabella C, per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive della medesima;
2) tabella D, per i lavoratori iscritti alle
forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per i
lavoratori autonomi la più recente normativa richiede un'anzianità contributiva
di almeno 35 anni nel concorso del compimento del 58° anno di età, con una
deroga per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 (nel quale resta
fermo il requisito anagrafico dei 57 anni).
La
legge in parola, nel prevedere, inoltre, in via generale, per tutti i
lavoratori, l’accesso al pensionamento di anzianità in base al solo requisito
dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 6), ha confermato (comma 7), per
talune categorie (lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai o
"equivalenti"; lavoratori dipendenti già iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra 14 e 19
anni; lavoratori collocati in mobilità o cassa integrazione), i requisiti già
previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995, dettando, infine,
(comma 8), anche una nuova regolamentazione delle date a decorrere dalle quali
(c.d. "finestre") è possibile, nel corso dell'anno, accedere al
pensionamento di anzianità.
3.¾
L'avvenuta modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, del "regime
transitorio" contemplato dalla legge n. 335 del 1995, da parte della nuova
disciplina di accesso al pensionamento di anzianità recata dall’art. 59 della
legge n. 449 del 1997, si pone come circostanza ostativa all'ammissibilità del
quesito referendario.
Per un
verso è evidente, infatti, che l’effetto abrogativo del referendum,
verificandosi ex nunc, non potrebbe mettere in discussione i diritti
acquisiti sotto l’impero della legge n. 335 del 1995, in quanto legge destinata
a regolare la fattispecie legale attributiva del diritto a pensione di
anzianità in presenza dei requisiti maturati durante la sua vigenza. Per altro
verso, è chiaro che la proposta abrogazione non sarebbe suscettibile di
esplicare alcun effetto sull'accesso al pensionamento di anzianità, quale
risulta regolato, dal 1° gennaio 1998, da normativa che non costituisce oggetto
dell'iniziativa referendaria.
Tutto
ciò comporta la carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta
indirizzata agli elettori, in quanto essa, benché dichiaratamente rivolta ad
eliminare la disciplina transitoria in tema di accesso al pensionamento di
anzianità, in realtà verrebbe a sottoporre alla volontà popolare una
abrogazione apparente, priva di effetti in ordine alla materia sulla quale si
intende incidere.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dei
commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta
dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 febbraio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.